Cassazione Civile, Ordinanza n. 23198/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma nei confronti di un cittadino del Mali. Dopo una prima ordinanza del Giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per un errore nell'individuazione del provvedimento impugnato, la Corte di cassazione aveva qualificato il rimedio come revocazione per errore di fatto e aveva rinviato al medesimo giudice. Il Giudice di pace, in sede di riassunzione, revocava la precedente ordinanza e annullava il decreto di espulsione, ma non provvedeva sulle spese. Il ricorrente censurava questa omissione con due motivi: 1) omessa pronuncia e violazione degli artt. 112, 91 e 92 c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto regolare le spese del giudizio di revocazione e della precedente fase di legittimità, non potendosi applicare automaticamente il patrocinio a spese dello Stato oltre i limiti della fase di merito; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., assumendo che il giudice avesse implicitamente compensato le spese senza motivazione e in violazione del principio di soccombenza.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, nel procedimento di espulsione dello straniero, quando la parte ricorrente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato e risulti vittoriosa contro un'amministrazione statale, non si procede alla regolazione delle spese secondo la disciplina ordinaria tra le parti, perché il compenso del difensore va liquidato secondo le regole speciali del d.P.R. n. 115 del 2002. Ha quindi escluso l'omissione denunciata, osservando che il Giudice di pace doveva solo individuare la parte vittoriosa, mentre la liquidazione delle spese dell'intero processo, comprese quelle della fase di legittimità, doveva avvenire con separato decreto ex art. 83 d.P.R. 115/2002. Ha anche escluso che il provvedimento avesse compensato implicitamente le spese in modo illegittimo, poiché l'esito finale della lite e la soccombenza complessiva erano chiaramente individuabili. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione è stata adottata per mancata costituzione della Prefettura. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato con il secondo motivo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 112 c.p.c.
richiamato per sostenere l'omessa pronuncia sulla domanda di spese
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati dal ricorrente per la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza e la compensazione
art. 82 d.P.R. 115/2002
richiamato come norma che disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002
indicato come criterio per la liquidazione nel giudizio di cassazione da parte del giudice competente
art. 83, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per la liquidazione separata delle spese con decreto contestuale al provvedimento di merito
art. 133 d.P.R. 115/2002
ritenuto non applicabile all'ipotesi di soccombenza di una amministrazione statale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 18, comma 4, d.lgs. 150/2011
richiamato dal ricorrente per sostenere la limitazione dell'ammissione automatica al patrocinio alla fase di merito innanzi al giudice di pace
art. 398, comma 1, c.p.c.
richiamato nella precedente fase per qualificare l'impugnazione come revocazione proposta al medesimo giudice
art. 395, n. 4, c.p.c.
richiamato per ricondurre il rimedio all'errore di fatto revocatorio
art. 392 c.p.c.
richiamato per la riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio
art. 18 d.lgs. 150/2011
evocato nel ragionamento sulla disciplina speciale del procedimento di opposizione a decreto di espulsione
art. 126 d.P.R. 115/2002
citato dal ricorrente nel primo motivo, ma senza una specifica autonoma elaborazione in sentenza
art. 142 d.P.R. 115/2002
considerato dalla Corte nel contesto della disciplina speciale del patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di espulsione
art. 13 d.lgs. 286/1998
richiamato come norma sulla espulsione dello straniero e sulla peculiarità del procedimento
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione a decreto di espulsione dello straniero, se la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e ottiene ragione contro una pubblica amministrazione statale, non trova applicazione il meccanismo ordinario di condanna alle spese tra le parti, ma opera la disciplina speciale di liquidazione del compenso al difensore prevista dal d.P.R. n. 115 del 2002.
- La parte vittoriosa non ha diritto a una statuizione sulle spese processuali nel senso ordinario della condanna della controparte quando la liquidazione è rimessa al procedimento speciale previsto per il patrocinio a spese dello Stato; il giudice deve accertare la soccombenza finale e demandare la liquidazione con separato decreto nei casi previsti.
- La mancata espressa regolazione delle spese non integra necessariamente omessa pronuncia se il sistema applicabile esclude la condanna ordinaria e prevede una liquidazione separata del compenso del difensore.
- In sede di impugnazione, la censura di compensazione illegittima delle spese non può essere accolta quando il provvedimento consente di individuare chiaramente l'esito complessivo della lite e, quindi, la parte soccombente secondo il risultato finale del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23134/2024 del 27/08/2024
- ordinanza_civile · 27 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23136/2024 del 27/08/2024
- ordinanza_civile · 27 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23137/2024 del 27/08/2024
- ordinanza_civile · 27 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23138/2024 del 27/08/2024
- ordinanza_civile · 27 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23139/2024 del 27/08/2024
- ordinanza_civile · 27 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23141/2024 del 27/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →