Cassazione Penale, Sentenza n. 16115/2026 del 04/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per una truffa on line: contestava la nullità delle notifiche e delle nomine del difensore (sostiene che la nomina dell'Avv. Claudio Grassi e l'elezione di domicilio erano riferite ad altro procedimento, quindi gli avvisi e le notifiche nel presente procedimento sarebbero nulli, con conseguente violazione dei diritti di difesa) e censurava la motivazione della condanna sostenendo che essa si era fondata soltanto sul fatto che la carta prepagata era intestata alla ricorrente, senza prove della sua consapevolezza dell'illecito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo proposto con motivi generici e manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto assorbente che la ricorrente, pur detenuta, aveva comunque dimostrato conoscenza del processo presentando successivamente una rinuncia a comparire con delega ai difensori già nominati, sanando così eventuali nullità delle notifiche preliminari. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica: le decisioni di merito hanno evidenziato che la somma proveniente dal reato era confluita su una carta prepagata intestata alla ricorrente, richiesta dalla stessa con forniture di generalità, firme e copia della carta d'identità mai disconosciute e senza denunce di furto/smarrimento; tali circostanze, valutate congiuntamente, sono state ritenute coerenti per sostenere la responsabilità e la consapevolezza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La norma regola le notifiche e la rappresentanza tecnica: la Cassazione osserva che eventuali nullità derivanti da notifiche irregolari possono essere sanate da atti successivi idonei a dimostrare la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (es. rinuncia a comparire con delega ai difensori), per cui la carenza formale nella nomina del difensore non comporta automaticamente l'annullamento se l'imputato ha comunque avuto piena cognizione e ha compiuto atti che sanano la nullità
Massime di principio
- La mancata o irregolare notifica di atti processuali può essere sanata se l'imputato compie successivamente atti inequivoci che dimostrino la conoscenza del processo (es. rinuncia a comparire con delega a difensori), quindi l'assenza formale di una nomina difensiva non sempre determina nullità insanabile.
- In reati informatici/di truffa online, l'accreditamento del profitto del reato su strumenti di pagamento intestati all'imputato, unitamente a documenti e firme che riconducono gli atti all'imputato e all'assenza di denunce di furto/smarrimento, può costituire elemento probatorio rilevante per la responsabilità e per la valutazione della consapevolezza dell'illecito.
- Motivi generici o insufficientemente specificati in cassazione sono soggetti a declaratoria di inammissibilità: è necessario indicare censure concrete e specifiche errori di diritto o di valutazione della prova per ottenere l'esame del merito in Corte di Cassazione.
- La responsabilità penalmente rilevante richiede la valutazione complessiva delle prove; il fatto che a un coimputato sia riconducibile un elemento probatorio parziale (es. uso di un numero di telefono) non equivale automaticamente a prova della responsabilità di altri soggetti se non vi è coincidenza con il profitto del reato o altri concreti elementi colleganti.
- La parte soccombente in cassazione può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o inammissibile per colpa.
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