Cassazione Civile, Ordinanza n. 23857/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel giudizio di merito la mutuataria aveva ottenuto una condanna parziale dell'istituto di credito al pagamento di una somma, a seguito dell'accertamento del superamento del tasso soglia usurario limitatamente agli interessi moratori previsti in un contratto di mutuo ipotecario. La Corte d'appello aveva però ritenuto che la possibile invalidità della clausola sul tasso di mora non si estendesse alla clausola sugli interessi corrispettivi e, inoltre, aveva osservato che gli interessi moratori non erano mai stati concretamente applicati perché tutte le rate erano state pagate puntualmente. Con il ricorso per cassazione la mutuataria ha denunciato violazione della normativa antiusura e delle norme su interessi e motivazione, sostenendo che la previsione di un tasso moratorio usurario dovesse travolgere anche gli interessi corrispettivi e che la motivazione della Corte d'appello fosse illogica e insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori e la semplice pattuizione di interessi moratori usurari è nulla; tuttavia, dall'accertamento dell'usurarietà non deriva che la nullità si estenda agli interessi corrispettivi validamente convenuti. Ha quindi ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso qualunque effetto del superamento del tasso soglia sui corrispettivi, anche perché i moratori non erano mai stati richiesti in concreto per il regolare pagamento delle rate. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto nei presupposti di legge.
Norme richiamate
L. 7 marzo 1996, n. 108
La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; il confronto con il tasso soglia va svolto secondo i criteri indicati dai decreti ministeriali che rilevano il TEGM e l'eventuale maggiorazione media dei moratori.
art. 644 c.p.
È usuraria non solo la dazione, ma anche la semplice promessa di interessi a tasso usuraio.
art. 1815 c.c.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione della disciplina sulla non debenza degli interessi nella misura usuraria pattuita.
art. 1224 c.c.
In luogo degli interessi moratori usurari non sono dovuti quelli pattuiti, ma quelli corrispettivi lecitamente convenuti, secondo la ricostruzione accolta dalla Corte.
D.L. 29 dicembre 2000, n. 394
Richiamato nel quadro normativo antiusura applicabile alla fattispecie.
L. 28 febbraio 2001, n. 24
Richiamata nel quadro normativo antiusura applicabile alla fattispecie.
art. 820 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme denunciate, senza che la Corte ravvisasse profili decisivi di violazione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato quale parametro del vizio motivazionale dedotto, ma ritenuto non fondato.
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
La censura è stata prospettata cumulando violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha rilevato la mescolanza di doglianze eterogenee.
Massime di principio
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, benché questi non rientrino nel TEGM, secondo i criteri di confronto fissati dai decreti ministeriali richiamati dalla L. n. 108 del 1996.
- La pattuizione di interessi moratori usurari è nulla già al momento dell'accordo, perché l'art. 644 c.p. sanziona anche la mera promessa di interessi usurari.
- L'accertata usurarietà della clausola moratoria non comporta automaticamente la nullità o l'inefficacia degli interessi corrispettivi, se questi sono stati lecitamente convenuti.
- In caso di interessi moratori usurari, la conseguenza non è la gratuità integrale del finanziamento, ma l'applicazione degli interessi corrispettivi validamente pattuiti in luogo della componente moratoria nulla.
- La censura per cassazione non può utilmente mescolare in modo promiscuo violazione di legge e vizio di motivazione, poiché i due piani presuppongono diversi accertamenti e diverse critiche al provvedimento impugnato.
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