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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38082/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il giudizio traeva origine dalla revoca di agevolazioni e incentivi pubblici concessi per l'ampliamento di un laboratorio di pasticceria e dalla conseguente richiesta di restituzione delle somme tramite cartella di pagamento. Il beneficiario aveva chiesto l'annullamento della revoca, in via principale, e la revoca solo parziale del provvedimento, sostenendo di avere acquistato e ricevuto i macchinari finanziati, di averne provato la consegna e l'inserimento nel ciclo produttivo, e di avere comunque realizzato il programma di investimento o almeno una sua parte. La Corte d'appello aveva però confermato il rigetto della domanda rilevando che non bastava l'acquisto dei beni, essendo invece necessario provare la concreta messa in funzione e l'effettivo impiego dei macchinari nel ciclo produttivo, prova ritenuta mancante. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti dieci motivi, tutti incentrati soprattutto su: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione dell'onere della prova; errata valutazione di documenti, presunzioni e prove testimoniali; omessa o apparente motivazione; erronea applicazione della disciplina del D.M. 527/1995 sulla revoca totale o parziale dei contributi; e preteso travisamento della domanda originaria, che secondo il ricorrente non si sarebbe limitata a valorizzare il solo acquisto dei macchinari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi prevalentemente carenti di autosufficienza e di specificità, spesso non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La decisione di merito era infatti fondata sul punto centrale che il beneficiario non aveva dato prova dell'effettivo inserimento dei macchinari nel ciclo produttivo e, quindi, della realizzazione del programma di investimento nei termini richiesti dalla disciplina di settore. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui spetta al soggetto che chiede o conserva un contributo pubblico dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato per censurare il preteso travisamento della domanda e della causa petendi, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso il vizio perché il giudice di merito si è pronunciato sulla domanda effettivamente proposta.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. per contestare la valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    evocato per sostenere un errato apprezzamento probatorio; la Corte ha ribadito che si trattava di valutazioni di merito non sindacabili in cassazione nei termini dedotti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio, reputando la motivazione del giudice di merito congrua e intellegibile.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    richiamato per sostenere l'insufficienza della motivazione; la censura è stata respinta perché la motivazione non era apparente.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha ribadito che, nei procedimenti relativi alla conservazione di un contributo pubblico, l'onere di provare i presupposti per fruirne o mantenerlo grava sul beneficiario.

  • art. 2727 c.c.

    evocato in relazione alle presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto che i documenti indicati non fossero sufficienti a dimostrare l'effettiva realizzazione del programma.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per sostenere la prova presuntiva dell'adempimento; la Corte ha escluso la decisività degli indizi addotti.

  • art. 24 Cost.

    invocato per contestare l'uso di documentazione richiesta in sede stragiudiziale; la censura è stata giudicata non pertinente rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle istanze istruttorie; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico.

  • art. 345 c.p.c.

    invocato in tema di prove e domande in appello; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per sostenere che le istanze istruttorie non fossero rinunciate; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 8 D.M. 527/1995

    richiamato come base normativa della revoca dei contributi e della verifica dei presupposti per una revoca parziale; la Corte ha ritenuto che mancasse la prova del programma parzialmente realizzato.

  • art. 11 D.M. 527/1995

    richiamato insieme all'art. 8 del decreto ministeriale nella censura sulla revoca parziale; il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    la Corte lo richiama come parametro di inammissibilità per aspecificità del motivo e mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato per la mancanza di trascrizione e specifica indicazione degli atti e documenti su cui i motivi si fondavano; tale difetto ha determinato l'inammissibilità.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato in relazione alla sentenza cd. doppia conforme e alla limitazione del vizio motivazionale in cassazione.

  • art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei giudizi aventi ad oggetto la revoca di contributi o agevolazioni pubbliche, il beneficiario che contesti la revoca deve allegare e provare la sussistenza dei presupposti sostanziali per il mantenimento del beneficio, non essendo sufficiente dimostrare il solo acquisto dei beni finanziati.
  • Quando il programma agevolato riguarda l'ampliamento o la realizzazione di un'attività produttiva, la prova rilevante non è soltanto quella dell'acquisto o della consegna dei macchinari, ma anche quella della loro concreta messa in funzione e del loro effettivo impiego nel ciclo produttivo.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre argomentazioni di merito o a contestare profili non decisivi della motivazione.
  • La censura per violazione dell'art. 112 c.p.c. non è configurabile quando il giudice ometta di considerare fatti secondari o documenti non decisivi; in tal caso la doglianza, se ammissibile, va semmai ricondotta al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti consentiti.
  • In tema di contributi pubblici, il giudice può escludere la revoca parziale se il beneficiario non abbia neppure allegato in modo adeguato una realizzazione solo parziale del programma, poiché la revoca totale discende dalla mancata prova dell'attuazione del progetto finanziato.
  • La prova presuntiva è utilizzabile anche nei giudizi relativi a finanziamenti pubblici, ma gli indizi dedotti devono essere idonei a dimostrare il fatto costitutivo allegato; fatture, bolle o attestazioni di presenza dei beni non bastano, da soli, a provare l'effettiva realizzazione del programma finanziato.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare rigorosamente gli oneri di specificità e autosufficienza: occorre indicare con precisione gli atti, i documenti e i passaggi della decisione impugnata su cui si fondano i motivi, altrimenti il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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