Cassazione Civile, Ordinanza n. 36726/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (persona fisica)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una persona fisica nei confronti di una società. Il Tribunale di Roma, decidendo sull'opposizione, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Tivoli. La società ha quindi proposto regolamento di competenza dinanzi alla Corte di cassazione. Il motivo dedotto è risultante dall'atto di regolamento, ma la Corte non ne esamina il merito perché rileva d'ufficio un vizio processuale: la ricorrente non ha depositato, nel termine di legge, la copia autentica e integrale della decisione impugnata. La resistente si è costituita con memoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto applicabile la regola secondo cui, nel ricorso per regolamento di competenza, il ricorrente deve depositare insieme al ricorso la copia autentica e integrale della decisione impugnata; la mancata produzione nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso comporta improcedibilità. Poiché la società ricorrente non ha depositato tempestivamente tale copia, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, indipendentemente dalla mancata contestazione della resistente. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 47 c.p.c.
Nel regolamento di competenza si applica, in combinato con l'art. 369 c.p.c., l'onere di deposito della decisione impugnata a pena di improcedibilità.
art. 369, comma 2, c.p.c.
Il ricorrente deve depositare, insieme al ricorso, la copia autentica e integrale del provvedimento impugnato; in difetto, se il deposito non avviene nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, il regolamento è improcedibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, possono sussistere i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per regolamento di competenza, il deposito della copia autentica e integrale del provvedimento impugnato è un adempimento necessario e tempestivo, la cui omissione comporta improcedibilità.
- L'improcedibilità per mancato deposito della decisione impugnata è rilevabile anche se la controparte non la contesta.
- La natura impugnatoria del regolamento di competenza comporta, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente, l'applicazione delle conseguenze economiche previste in tema di contributo unificato aggiuntivo.
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