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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07219/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da una precedente sentenza che aveva accertato l’illegittimità dell’attività di bed and breakfast svolta in un’unità immobiliare del condominio e aveva condannato la proprietaria a cessarla, con previsione di una penalità di mora di euro 100 per ogni giorno di prosecuzione dell’attività a decorrere dal 31 gennaio 2019. Dopo il rigetto dell’appello e il passaggio in giudicato della decisione, il condominio notificava precetto per euro 40.200, calcolati come penale maturata dal 1° febbraio 2019 all’8 marzo 2020. La debitrice proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che, nel periodo in cui era stata sospesa la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 283 e 351 c.p.c., la penalità non fosse dovuta e che quindi il credito azionato non esistesse per quel segmento temporale. In cassazione proponeva tre motivi: 1) violazione degli artt. 324, 614-bis e 615 c.p.c., assumendo che il giudicato sull’ordine di non facere e sulla decorrenza della penale non precludesse la contestazione, in sede esecutiva, della sussistenza del credito per il periodo coperto da sospensione; 2) violazione degli artt. 283 e 614-bis c.p.c., sostenendo che la sospensione dell’esecutività della sentenza travolgesse anche la misura coercitiva, perché venuta meno la possibilità di imporre coattivamente l’adempimento, con conseguente non debenza della penale nel periodo intermedio; 3) violazione dell’art. 92 c.p.c., censurando il mancato accoglimento della domanda di compensazione delle spese di primo grado per asserita novità della questione giuridica trattata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale non aveva affermato alcuna preclusione processuale alla proposizione dell’opposizione, ma aveva deciso nel merito che la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado non incideva sul credito da penalità azionato. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la ricorrente assumeva in astratto che l’art. 614-bis c.p.c. avesse solo funzione coercitiva e che, quindi, la sospensione dell’esecutività impedisse la maturazione della penale; tuttavia non aveva trascritto la motivazione del provvedimento che aveva applicato la misura, sicché mancava la base fattuale per verificare se, in concreto, la condanna avesse funzione anche o prevalentemente afflittiva o risarcitoria. La Corte ha quindi evidenziato che la natura della misura ex art. 614-bis va desunta dal contenuto concreto del provvedimento e dai criteri usati per quantificare la somma, non da un postulato astratto. Il terzo motivo è stato respinto nel merito: pur correggendo la motivazione della corte d’appello, la Cassazione ha ritenuto legittima la condanna alle spese di primo grado, perché la soccombenza della ricorrente costituiva valida ragione per applicare la regola generale dell’art. 92 c.p.c.; la pretesa novità della questione non imponeva la compensazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione al giudicato, ma la Corte non ne trae una preclusione all’opposizione esecutiva; il giudicato riguarda il titolo e non impedisce di discutere i limiti dell’azione esecutiva, nei limiti della ratio della decisione impugnata

  • art. 614-bis c.p.c.

    la Corte afferma che la misura può svolgere, secondo il concreto contenuto del provvedimento, funzione prevalentemente coercitiva, afflittiva o risarcitoria; la sua operatività non va ricostruita in astratto ma in concreto

  • art. 615 c.p.c.

    l’opposizione all’esecuzione è astrattamente ammissibile per contestare il diritto del creditore a procedere, ma il motivo deve colpire la ratio decidendi e, nel caso concreto, non lo faceva

  • art. 283 c.p.c.

    la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado non è ritenuta, di per sé, idonea a far venir meno la penale ex art. 614-bis nel periodo intermedio

  • art. 351 c.p.c.

    richiamato con l’art. 283 c.p.c. per la sospensione dell’esecutività in appello, senza effetto automatico sull’obbligazione da penalità di mora

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione di legge

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese costituisce deroga al principio di soccombenza ed è rimessa al prudente apprezzamento del giudice; la mancata compensazione non richiede una specifica motivazione

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    la Corte corregge la motivazione della decisione impugnata senza cassarla, mantenendone fermo il dispositivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una critica astratta o ipotetica non pertinente alla concreta motivazione adottata.
  • La misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. non ha una funzione univocamente e solo coercitiva: la sua concreta portata va desunta dal contenuto del provvedimento, dalla motivazione e dai criteri adottati per quantificare la somma dovuta.
  • La sospensione della provvisoria esecutività della sentenza non comporta automaticamente la caducazione della penalità di mora già prevista dal titolo; occorre verificare, in concreto, la funzione assegnata dal giudice alla misura e il rapporto tra capo principale e capo accessorio.
  • In tema di spese processuali, il principio generale è quello della soccombenza; la compensazione è eccezionale e rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare specificamente il mancato esercizio di tale facoltà.
  • Quando la motivazione della decisione impugnata è errata ma il dispositivo è conforme a diritto, la Cassazione può correggere la motivazione senza cassare la sentenza, mantenendone fermo l’esito.
  • Il giudicato sul titolo esecutivo non esclude di per sé la proponibilità dell’opposizione all’esecuzione, ma delimita l’ambito delle contestazioni deducibili nel relativo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiOpposizioni esecutive
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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