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Sentenza

Sentenza n. 1800/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, i ricorrenti hanno ottenuto integralmente la somma richiesta con il titolo. In ragione della soccombenza virtuale dell’amministrazione, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 200,00 oltre agli accessori di legge, con distrazione al difensore e rifusione del contributo unificato.

TAR Calabria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese legali in favore degli avvocati antistatari

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (avvocati antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, quali avvocati antistatari, hanno proposto ricorso per ottemperanza al decreto n. r.g. 40/2021 della Corte d’Appello di Catanzaro, emesso ai sensi della legge n. 89/2001, nella parte in cui condannava il Ministero della Giustizia a pagare loro le spese legali. Nel corso del giudizio hanno comunicato che, nonostante fosse pendente il periodo di sospensione legale delle azioni esecutive, avevano ottenuto la somma richiesta.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    a ciò consegue la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;

    Il conseguimento, durante il giudizio, della somma oggetto dell’azione di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere.

  • l. 24 marzo 2001, n. 89

    i ricorrenti, in qualità di avvocati distrattari, agiscono per ottenere l’esecuzione del decreto n. r.g. 40/2021 emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, ai sensi della L. n. 89/2001, nella parte in cui contiene la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in loro favore delle spese legali;

    Il decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001 costituisce il titolo per il pagamento delle spese legali distratte in favore degli avvocati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se nelle more del processo l’amministrazione esegue integralmente il titolo e il ricorrente ottiene la somma richiesta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale; il giudice può porle a carico dell’amministrazione intimata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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