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Ordinanza

Ordinanza n. 107/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sezione StaccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell'alloggio di servizio e proroga dell'occupazione dell'alloggio soltanto fino al 3 giugno 2026, sopravvenute nel giudizio avverso il trasferimento d'autorità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di trasferimento d'autorità dal R.O.S. – Reparto Anticrimine di Reggio Calabria alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, chiedendone la sospensione cautelare. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la successiva revoca dell'alloggio di servizio e il provvedimento che ne ha prorogato l'occupazione esclusivamente fino al 3 giugno 2026, chiedendo la sospensione cautelare di tali atti. Il Collegio ha esaminato la domanda cautelare relativa ai provvedimenti sopravvenuti, rilevando che i motivi aggiunti non si limitavano a riproporre la precedente domanda cautelare, ma introducevano anche l'impugnazione dei nuovi provvedimenti. Il pregiudizio cautelare è stato prospettato in relazione alla perdita dell'alloggio, agli impegni finanziari documentati e alla consistenza del trattamento economico percepito in relazione al nuovo incarico.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l'esame della nuova domanda cautelare, poiché nelle more si erano verificate modifiche delle circostanze rilevanti, consistenti nella revoca dell'alloggio e nella limitata proroga dell'occupazione. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha ritenuto prevalenti le esigenze del ricorrente, considerando che la perdita dell'alloggio, tenuto conto degli impegni finanziari documentati e del trattamento economico relativo al nuovo incarico, avrebbe determinato un'ulteriore contrazione delle risorse disponibili, potenzialmente pregiudizievole per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali del ricorrente e della sua famiglia. Ha quindi sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento di revoca dell'alloggio e del successivo provvedimento, limitatamente alla parte in cui prorogava l'occupazione solo fino al 3 giugno 2026. La domanda cautelare è stata accolta senza incidere, per quanto emerge dall'ordinanza, sul provvedimento di trasferimento d'autorità. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica per il merito al 2 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del rito cautelare previsto dal codice del processo amministrativo.

  • art. 58 c.p.a.

    mutamenti nelle circostanze

    La tutela cautelare può essere nuovamente richiesta quando sopravvengano mutamenti nelle circostanze; il Collegio ha ritenuto sussistente tale presupposto per la revoca dell'alloggio e la limitata proroga dell'occupazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone indicate nel provvedimento.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel corso di un giudizio amministrativo, la domanda cautelare può essere nuovamente proposta ai sensi dell'art. 58 c.p.a. quando sopravvengano mutamenti delle circostanze rilevanti; se i nuovi atti incidono autonomamente sulla posizione del ricorrente, essi possono essere impugnati con motivi aggiunti insieme alla rinnovata istanza cautelare.
  • Nel bilanciamento cautelare, la perdita di un alloggio di servizio può integrare un pregiudizio grave e attuale quando, in rapporto agli impegni finanziari documentati e al trattamento economico percepito dal dipendente in relazione al nuovo incarico, riduca concretamente la possibilità di soddisfare i bisogni fondamentali propri e della famiglia.
  • Quando le esigenze cautelari risultano adeguatamente tutelabili senza sospendere integralmente tutti gli atti coinvolti, il giudice amministrativo può limitare la misura alla sospensione degli specifici provvedimenti o delle sole parti dell'atto che determinano il pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelareMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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