Sentenza del 07/03/2016 n. 331 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cartella di pagamento conseguente alla liquidazione delle dichiarazioni integrative - Notificazione, termini di decadenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dei termini decadenziali introdotti dall'art. 1, commi 5-bis e 5-ter, del d.l. n. 106/2005, convertito dalla legge n. 156/2005, alle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative previste dall'art. 39 della legge n. 413/1991. In particolare, occorreva stabilire da quale momento decorresse il termine di decadenza: dagli adempimenti compiuti dal contribuente oppure dalla scadenza del termine entro cui l'Amministrazione avrebbe dovuto liquidare l'imposta.
La decisione
La sentenza ha stabilito che i termini decadenziali si applicano anche alle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative, purché i relativi giudizi fossero ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 106/2005. Quando il ruolo era stato formato e reso esecutivo entro il 30 settembre 1999, il termine decorreva dalla scadenza del termine previsto per la liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa, come prorogato dalla normativa successiva, e non dagli adempimenti posti a carico del contribuente. L'interpretazione è quindi favorevole al contribuente quanto alla decorrenza del termine, con conseguente illegittimità della cartella se notificata oltre il termine decadenziale.
Norme richiamate
Art. 1, commi 5-bis e 5-ter, decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
Termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento.
I termini decadenziali si applicano anche alle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative, quando i giudizi erano ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Art. 39, legge 30 dicembre 1991, n. 413
Dichiarazioni integrative e liquidazione dell'imposta dovuta.
La cartella conseguente alla liquidazione della dichiarazione integrativa è soggetta ai termini decadenziali applicabili alla riscossione delle imposte sui redditi.
Art. 32, secondo comma, legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 3, primo comma, decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75
Proroga del termine per la liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa.
La proroga incide sul dies a quo del termine di decadenza: per i ruoli formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999, il termine decorre dalla scadenza del termine prorogato per la liquidazione, non dagli adempimenti del contribuente.
Massime di principio
- Quando una nuova disciplina introduce termini decadenziali per la notificazione delle cartelle, occorre verificare se essa si applica anche ai giudizi pendenti alla data prevista dalla norma.
- Per individuare la tempestività della cartella è essenziale determinare il corretto dies a quo: non necessariamente coincide con l'adempimento del contribuente, potendo coincidere con la scadenza del termine entro cui l'Amministrazione doveva liquidare l'imposta.
- Eventuali proroghe del termine di liquidazione possono spostare in avanti l'inizio del termine decadenziale per la notifica della cartella.
- Se la cartella è stata notificata oltre il termine decadenziale calcolato secondo il corretto dies a quo, può essere annullata per tardività, anche se il ruolo era stato formato tempestivamente.
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