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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32469/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto del magistrato di sorveglianza di Cuneo, relativo al rigetto della richiesta di acquisto di un fumetto per adulti. Il motivo di cassazione denunciava violazione dell'art. 666 c.p.p., sostenendo che il magistrato aveva erroneamente ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 35 ord. pen. anziché ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen., con la conseguenza che il reclamo al Tribunale sarebbe stato ammissibile; inoltre si contestava la legittimità del divieto di acquisto di riviste non comprese nell'elenco del modello 72.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35 ord. pen. non sono impugnabili, salvo il caso in cui il magistrato abbia erroneamente qualificato l'atto come procedura ex art. 35 quando invece si trattava di reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis; in quest'ultimo caso l'impugnazione è possibile soltanto con ricorso per cassazione. Il Collegio ha ritenuto che la parte avesse proposto il reclamo per ottenere un provvedimento sul merito, motivo per cui l'atto era inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per mancanza di elementi escludenti la colpa, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma processuale nel motivo di cassazione: il ricorrente denunciava violazione delle regole di impugnabilità previste per i provvedimenti del magistrato di sorveglianza.

  • art. 35 ord. pen.

    Il provvedimento adottato dal magistrato ai sensi di questa norma è normalmente non impugnabile; la Corte ha confermato che atti qualificati come ex art. 35 non danno luogo a reclamo giurisdizionale.

  • art. 35-bis ord. pen.

    Se l'atto del magistrato costituisce in realtà un reclamo giurisdizionale ai sensi di questa norma (e non un atto procedimentale ex art. 35), la possibilità di impugnazione può ricadere in rimedi diversi, con ricorso per cassazione quando previsto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di imporre, in caso di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale principio fissando l'importo in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Distinguere preliminarmente se il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi dell'art. 35 ord. pen. (atti non impugnabili tramite reclamo giurisdizionale) oppure costituisce un reclamo giurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen.; la qualificazione è decisiva per individuare il rimedio corretto.
  • Se il magistrato di sorveglianza ha adottato l'atto come provvedimento ex art. 35 ma la questione è invece di natura giurisdizionale (art. 35-bis), l'impugnazione ordinaria può essere inammissibile e il rimedio corretto può essere il ricorso per cassazione; occorre però dimostrare l'erronea qualificazione sostanziale dell'atto.
  • Un reclamo presentato con l'obiettivo di ottenere un provvedimento sul merito può essere dichiarato inammissibile se invece la via processuale corretta richiede un diverso tipo di impugnazione; pertanto nelle istanze è importante chiedere e motivare chiaramente il tipo di tutela richiesta.
  • In caso di inammissibilità manifesta del ricorso il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, imporre un contributo alla Cassa delle ammende; quando si presenta ricorso, valutare il rischio di sanzioni economiche.
  • Per contestare limitazioni nel regime detentivo (es. divieto di acquisto di determinate pubblicazioni) è utile esporre chiaramente la natura del diritto o dell'interesse tutelato (diritto soggettivo vs interesse legittimo) per evitare che la questione venga ricondotta a rimedi processuali inammissibili.

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