Sentenza n. 294/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 25.11.2024, con il quale la Società della Salute del Mugello ha respinto, rimandando alla competenza dell’INPS, l’istanza dei ricorrenti per l’esclusione, dal patrimonio rilevante ai fini del calcolo dell’ISEE, delle somme percepite a titolo risarcitorio/compensativo per i danni derivanti da evento causativo di disabilità gravissima per la figlia minorenne, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali e alle erogazioni contributive previste ex lege a favore delle persone con disabilità gravissima e del relativo nucleo familiare, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo dovute, con conseguente richiesta di riattivazione dell’erogazione del contributo per le gravissime disabilità; - del provvedimento prot. INPS.-OMISSIS- del 20.12.2024, con il quale l’INPS – Direzione Provinciale di Firenze – ha respinto, rimandando alla competenza della Società della Salute del Mugello quale ente erogatore della prestazione sociale agevolata, l’istanza dei ricorrenti per l’esclusione, dal patrimonio rilevante ai fini del calcolo dell’ISEE, delle somme percepite a titolo risarcitorio/compensativo per i danni derivanti da evento causativo di disabilità gravissima alla figlia minorenne e per i danni riflessi ai genitori, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali e alle erogazioni contributive previste ex lege a favore delle persone con disabilità gravissima e del relativo nucleo familiare, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo dovute – Istanza di ricalcolo e rideterminazione dell’ISEE. - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale; nonché per l'accertamento e la declaratoria: del diritto dei ricorrenti ad ottenere, in sede di determinazione dell’ISEE, l’esclusione, dal patrimonio rilevante ai fini del calcolo dell’indicatore, delle suddette somme percepite a titolo risarcitorio/compensativo per i danni subiti; del diritto dei ricorrenti al riconoscimento e alla erogazione del contributo gravissime disabilità interrotto dalla Società della Salute del Mugello, anche attraverso la disapplicazione dell’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS; con conseguente condanna delle Amministrazioni ad adottare gli atti conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi della Società della Salute del Mugello e dell’INPS sulla richiesta di escludere dal calcolo ISEE somme percepite a titolo risarcitorio o compensativo e di riattivare il contributo per gravissime disabilità
Esito
Favorevole al resistente (ente erogatore e INPS)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego della Società della Salute del Mugello, che li aveva indirizzati all’INPS, e il successivo diniego dell’INPS, che aveva escluso la propria competenza a ricalcolare l’ISEE. Hanno chiesto l’esclusione dal patrimonio rilevante ai fini ISEE delle somme ottenute in sede conciliativa dall’Azienda USL Toscana Centro a titolo risarcitorio o compensativo per i danni derivanti dall’evento che aveva causato la disabilità gravissima della figlia minore e per i danni riflessi subiti dai genitori, nonché la riattivazione del contributo per gravissime disabilità. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 5, comma 4, del DPCM n. 159/2013 e dell’art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016, convertito dalla l. n. 89/2016, sostenendo che le somme risarcitorie, aventi funzione meramente compensativa e non reddituale, non dovessero incidere sull’ISEE. Il secondo motivo denunciava eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, poiché la Società della Salute si sarebbe limitata a recepire l’attestazione ISEE senza considerare la particolare origine delle somme e la loro funzione compensativa. Il terzo motivo lamentava la violazione delle garanzie partecipative e dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi, in quanto le amministrazioni avrebbero adottato i dinieghi senza instaurare un adeguato contraddittorio procedimentale. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’irricevibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione dell’attestazione ISEE e del precedente provvedimento di cessazione del contributo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, rimettendo le parti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il Collegio ha qualificato la controversia come concernente la corretta applicazione di parametri normativi predeterminati per la determinazione dell’ISEE e per il riconoscimento di una prestazione assistenziale prevista dalla legge. In assenza di una valutazione discrezionale dell’amministrazione sull’an, sul quid o sul quomodo dell’erogazione, la posizione azionata è qualificabile come diritto soggettivo alla prestazione economica. La questione relativa all’inclusione o esclusione delle somme risarcitorie nell’ISEE rientra nello schema norma-fatto-effetto e non è mediata dall’esercizio di un potere amministrativo, neppure vincolato. Il TAR non ha quindi esaminato nel merito i vizi dedotti sulla computabilità delle somme, sulla motivazione, sull’istruttoria e sulla partecipazione procedimentale. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, le parti sono rimesse al giudice munito di giurisdizione.
art. 4, comma 2, lett. f), DPCM n. 159/2013
trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), esclusi i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89
La disposizione è richiamata quale parametro normativo della controversia sulla computabilità nell’ISEE dei trattamenti percepiti in ragione della disabilità.
art. 2-sexies, comma 1, lett. a), d.l. n. 42/2016, convertito dalla l. n. 89/2016
sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF
La disposizione costituisce uno dei parametri normativi la cui corretta applicazione, in assenza di discrezionalità amministrativa, spetta al giudice ordinario.
art. 5, comma 4, DPCM n. 159/2013
Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU … a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi
La norma è richiamata come parametro per la determinazione del patrimonio mobiliare ai fini ISEE; la controversia sulla sua corretta applicazione integra una questione di diritto soggettivo quando non comporta discrezionalità amministrativa.
art. 3, comma 3, l. n. 104/1992
È richiamata per la condizione di disabilità gravissima della minore, presupposto della prestazione assistenziale controversa.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi o prestazioni economiche riconosciuti direttamente dalla legge, quando l’amministrazione deve soltanto verificare la sussistenza di presupposti normativi predeterminati senza compiere valutazioni discrezionali sull’an, sul quid o sul quomodo dell’erogazione, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
- La controversia sulla corretta inclusione o esclusione di determinate somme dal calcolo dell’ISEE, quando richiede esclusivamente l’applicazione di disposizioni normative a fatti non discrezionalmente apprezzabili, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario anche se la determinazione dell’indicatore avviene nell’ambito di un procedimento amministrativo.
- L’assenza di discrezionalità amministrativa nella determinazione dell’importo o nella verifica dei requisiti della prestazione prevale, ai fini del riparto di giurisdizione, sulla forma amministrativa degli atti adottati e sulla circostanza che la prestazione sia erogata da una pubblica amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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