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Sentenza

Sentenza n. 584/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento previa concessione della tutela cautelare: - del Decreto del Dirigente della Regione Calabria, Dipartimento Istruzione e Cultura, Settore 02 – Borghi Aree e Parchi Archeologici – assunto in data 18 dicembre 2020 al Registro del Dipartimento n. 385 – Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n. 14118 del 21 dicembre 2020 – pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 128 in data 31 dicembre 2020 – avente ad oggetto “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2000/2006. Avviso Pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria. Accertamento, impegno somme e approvazione della graduatoria definitiva”; - in via subordinata, del provvedimento di cui sopra con particolare riferimento all'Allegato 1, recante la “Graduatoria definitiva delle domande ammesse alle agevolazioni e delle domande ammesse ma non agevolabili per carenza di risorse, con i relativi punteggi e con indicazione dell'importo ammesso a finanziamento comprensivo di quota regionale e dell'eventuale cofinanziamento”, ove è stata inserita la domanda di agevolazione avanzata dal Ricorrente, n. 9032 (doc. 2), quale “ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse” in ragione del punteggio attribuito, pari a 26,20, e all'Allegato 3 e all'Allegato sub-3, recante la “Valutazione delle istanze di riesame condotta dalla Commissione di Valutazione, e tra queste di quelle accolte e di quelle respinte, con l'indicazione delle cause di esclusione e con relative precisazioni alle motivazioni dell'esclusione stessa”, nella parte in cui la Commissione per la valutazione dell'agevolazione per cui è causa ha rigettato il ricorso amministrativo presentato dal Ricorrente; - dei lavori condotti dalla Commissione di valutazione nominata con Decreto n. 1737 del 14 febbraio 2019 in attuazione dell'art. 12, comma 2, del Decreto n. 6918 del 29 giugno 2018, recante l'Avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, pubblicato sul BURC n. 71 dell'11 luglio 2018, limitatamente alla parte in cui si è proceduto ad inserire la domanda presentata dal Ricorrente negli Allegati sopra richiamati; - del Decreto n. 226 del 16 gennaio 2020 della Resistente con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria dell'Avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria che – inizialmente – ha attribuito il punteggio pari a 26,20 punti alla domanda di agevolazione presentata dal Ricorrente; - di ogni altro atto propedeutico, presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli in questa Sede impugnati, tra cui, per quanto di interesse: a) l'orientamento assunto dalla Commissione e avallato dalla Resistente in merito ai criteri di tipo oggettivo e, in particolare, al sub criterio A.3; b) tutti gli atti della eventuale istruttoria sulla posizione.

Giustizia amministrativa202100547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria definitiva dell'Avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, nella parte in cui ha collocato la domanda del Comune di Grisolia tra quelle ammesse ma non agevolabili per carenza di risorse, nonché i connessi atti di valutazione e la graduatoria provvisoria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

La controversia

Il Comune di Grisolia ha impugnato gli atti regionali relativi alla graduatoria dell'Avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, con particolare riferimento al punteggio di 26,20 attribuito alla propria domanda, all'applicazione del subcriterio A.3 e al rigetto del riesame. La domanda cautelare è stata successivamente abbandonata in udienza. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, non sottoscritta personalmente e non notificata alla Regione costituita.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di rinuncia non rispettava le formalità previste dai primi tre commi dell'art. 84 c.p.a., poiché non era stata notificata alla controparte costituita. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto che da tale atto potesse desumersi, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse del Comune alla decisione. Di conseguenza, ha definito il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia depositata dalla parte ricorrente, in quanto non notificata alla controparte costituita, non presenta le formalità richieste dai primi tre commi dell’art. 84 c.p.a. Cionondimeno il Collegio ne desume, ai sensi dell’art. 84 comma 4 c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse

    La rinuncia al ricorso priva delle formalità richieste non produce l'estinzione del giudizio, ma può costituire elemento dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Per conseguenza, si ritiene che la causa vada definita con sentenza di improcedibilità

    La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso amministrativo non conforme alle formalità previste dall'art. 84, commi 1-3, c.p.a. non determina automaticamente l'estinzione del giudizio, ma può essere valutata dal giudice, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, quale elemento idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • Quando dagli atti processuali emerga che il ricorrente non ha più interesse alla pronuncia, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche in assenza di una rinuncia formalmente valida.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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