Sentenza n. 368/2026 - Brescia, Sezione 2
A) Quanto al ricorso introduttivo: per l'annullamento per previa concessione di misura cautelare: - dell’atto prot. n. 413130/2024 del 12 dicembre 2024 del Comune di Brescia, a mezzo del quale a riscontro dell’istanza/petizione svolta dalla Sig.ra Mollica come prima firmataria, l’Amministrazione comunale ha ritenuto, pur senza aver effettuato alcun accesso alla proprietà interessata, che “da un sommario esame visivo a distanza, le piante, pur non escludendo che possano avere circonferenza misurata ad 1,3 metri da terra superiore al valore minimo di 250 cm necessario per poter inoltrare richiesta di attribuzione di monumentalità per il criterio dimensionale, non sembrano presentare carattere di monumentalità in relazione al contesto ambientale e paesaggistico in cui insistono”; - del permesso di costruire oneroso prot. 389655 del 25 novembre 2024 e relativa rettifica, ostesi alla ricorrente da parte del Comune di Brescia, a seguito di istanza di accesso agli atti, evasa in data 16 dicembre 2024; - per quanto occorra, del verbale della commissione paesaggio, non fornito con la pratica relativa al PdC da parte dell’Amministrazione, e, quindi, conosciuto dalla ricorrente solo a seguito di ulteriore accesso agli atti, formulato in data 16 dicembre 024 e riscontrato in data 13 gennaio 2025; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, allo stato non conosciuto; B) Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 12 agosto 2025: per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. 183287/2025 del 26 maggio 2025, del Comune di Brescia, avente ad oggetto “istanza per il riconoscimento del carattere di monumentalità di alberi siti nel terreno tra via Campiani e via zuccari identificato catastalmente al Fg. 26 part. 325 e 327. Ricorso al TAR in data 28.01.2025 della sig.ra Alessandra Mollica e Atto di intervento ad adiuvandum in data 13.02.2025, del Comitato promotore del Parco regionale delle colline e dell’agro-fluviale di Brescia e Atto di intervento ad adiuvandum in data 14.02.2025 del Condominio Corte dei Campiani. Diniego censimento e trasmissione fascicolo”; - della relazione redatta nell’interesse del Comune di Brescia in data 5 marzo 2025, a seguito del sopralluogo effettuato in data 10 febbraio 2025; - della presupposta scheda redatta dal Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia, n. 9/B157/BS/03, datata 21 marzo 2025; - del preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/90, prot. 152878/2025 del 5 maggio 2025 emesso dal Comune di Brescia (doc.G); - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire oneroso per la realizzazione di un complesso condominiale, nonché atti relativi al procedimento comunale di censimento di cinque gelsi ai fini del riconoscimento della monumentalità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il permesso di costruire rilasciato a una società proprietaria dell'area confinante e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento comunale che ha negato il censimento di cinque gelsi ai fini dell'attribuzione del carattere di monumentalità. Quanto al ricorso introduttivo, ha dedotto, in relazione alla petizione sui gelsi, la violazione del regolamento comunale sulla partecipazione, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e la contraddittorietà della valutazione comunale, adottata inizialmente senza accesso all'area. Quanto al permesso di costruire, ha lamentato il difetto di istruttoria e di motivazione dell'istruttoria paesaggistica, l'insufficiente considerazione del valore storico e ambientale del filare di gelsi, l'incompatibilità dell'intervento con il vicino nucleo storico e con l'ambito di elevato valore paesistico-ambientale, nonché la violazione della distanza minima di cinque metri dagli ambiti non urbanizzati e dal PLIS. Con i motivi aggiunti ha dedotto il difetto di istruttoria, il travisamento, l'illogicità e il difetto di motivazione del diniego di censimento, contestando le relazioni dei tecnici comunali e del Gruppo Carabinieri Forestale, l'omessa considerazione delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e la mancata valutazione del filare storico quale elemento di valore paesaggistico e storico-culturale. Ha inoltre chiesto una verificazione tecnica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la parte del ricorso introduttivo diretta contro la nota comunale del 12 dicembre 2024, perché integralmente sostituita dal successivo provvedimento del 26 maggio 2025 impugnato con motivi aggiunti; la stessa improcedibilità è stata dichiarata, in parte qua, per gli interventi ad adiuvandum. Ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione e interesse della ricorrente, ritenendo che la proprietaria dell'immobile confinante avesse allegato un pregiudizio concreto connesso al possibile degrado del contesto abitativo, paesaggistico e ambientale, non limitato alla mera vicinitas. Ha ritenuto ammissibile l'intervento del Comitato promotore, in quanto coerente con le finalità statutarie e sorretto da un interesse di fatto dipendente e riflesso rispetto a quello della ricorrente. Ha invece dichiarato inammissibile l'intervento del Condominio, poiché titolare di una posizione direttamente incisa dal permesso di costruire e, quindi, legittimato eventualmente a proporre autonomamente il ricorso principale. Nel merito, ha respinto le censure contro il permesso di costruire. L'area interessata ricadeva in parte nell'ambito R, nel quale l'edificazione è consentita, e in parte nell'ambito Rap, nel quale sono vietate nuove costruzioni; il progetto collocava gli edifici esclusivamente nell'ambito R e lasciava invariata la porzione Rap. La relazione paesaggistica aveva considerato il contesto, le alberature, i materiali, la vicinanza al nucleo storico e la presenza di edifici pluripiano, mentre la Commissione Paesaggio aveva prescritto interventi di mitigazione sulle pareti cieche e il rispetto delle specie arboree. È stata esclusa la carenza di istruttoria. È stata altresì respinta la censura sulle distanze, poiché l'art. 16 delle NTA riferisce il limite di cinque metri agli ambiti non urbanizzati, non al PLIS in quanto tale; tra il lotto edificabile e gli effettivi ambiti non urbanizzati era interposta una porzione di area Rap di ampiezza superiore a cinque metri. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha escluso la necessità di notificare il ricorso ai Carabinieri Forestali, la cui attività è meramente ausiliaria ed endoprocedimentale, e alla Regione, competente solo nella fase successiva a un esito positivo del censimento comunale. Nel merito ha ritenuto attendibili e convergenti le valutazioni dei tecnici comunali e dei Carabinieri, che avevano escluso i requisiti di monumentalità sulla base delle condizioni vegetative, strutturali e fitosanitarie delle piante e dell'assenza di un filare attualmente riconoscibile nel tratto interessato. Il giudice ha escluso che potesse essere tutelato, ai fini della disciplina speciale sulla monumentalità, un filare ormai non percepibile nella sua consistenza attuale. Ha negato la verificazione, non ravvisando elementi per dubitare dell'attendibilità delle valutazioni tecniche. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione del provvedimento rispetto alle osservazioni ex art. 10-bis, non essendo necessaria una confutazione analitica di ogni deduzione. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti; le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 16 NTA del PGT
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La distanza minima di cinque metri opera tra le nuove costruzioni e gli ambiti non urbanizzati, non automaticamente rispetto al perimetro del PLIS; poiché tra il lotto edificabile e gli ambiti non urbanizzati era interposta un'area Rap di ampiezza superiore a cinque metri, il requisito è stato ritenuto rispettato.
art. 71 NTA del PGT
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Individua gli ambiti non urbanizzati nelle aree agricole e rurali specificamente elencate, distinguendoli dalle aree comprese nel TUC.
art. 81 NTA del PGT
in tali tessuti non sono consentite nuove costruzioni
Il divieto di nuove costruzioni nell'ambito Rap non impedisce l'edificazione nell'ambito R; nel caso concreto gli edifici erano collocati esclusivamente nell'ambito R, mentre la porzione Rap restava priva di nuove costruzioni.
art. 10-bis l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L'amministrazione deve valutare gli apporti partecipativi, ma non è tenuta a confutare analiticamente ogni allegazione; è sufficiente una motivazione sintetica sugli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della decisione, con un onere più intenso per gli elementi fattuali e attenuato per le valutazioni giuridiche.
art. 11 DM 23 ottobre 2014
a supporto della attività di censimento, i comuni possono richiedere specifica collaborazione ai comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali
L'attività dei Carabinieri Forestali, già Corpo forestale dello Stato, costituisce collaborazione specialistica e supporto al censimento comunale; il relativo atto è endoprocedimentale e non deve essere autonomamente impugnato né necessariamente notificato.
art. 7 DM 23 ottobre 2014
effettuate le attività di censimento, i comuni trasmettono alla Regione di appartenenza i relativi risultati, esposti sotto forma di elenco, affinché la stessa si pronunci circa l'attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito
La Regione interviene nella fase successiva a un esito positivo del censimento comunale; se il Comune nega il censimento, la Regione non deve essere necessariamente coinvolta nel processo.
art. 34, comma 2, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi regionali non ancora esercitati; pertanto non era necessaria l'estensione del contraddittorio alla Regione.
art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale riferimento per la verifica delle condizioni dell'azione, compreso l'interesse a ricorrere.
art. 34, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato, insieme ad altre disposizioni del codice, quale indice della rilevanza dell'interesse a ricorrere nella verifica delle condizioni dell'azione.
Massime di principio
- La legittimazione e l'interesse a ricorrere del proprietario confinante contro un intervento edilizio non derivano dalla sola vicinitas, ma possono sussistere quando il ricorrente alleghi un possibile pregiudizio concreto al godimento e al valore del proprio immobile, alla qualità dell'insediamento abitativo, alla visuale, all'ambiente o al contesto paesaggistico, anche per effetto dell'aumento del carico urbanistico.
- Nel processo amministrativo l'intervento ad adiuvandum di un'associazione rappresentativa è ammissibile quando la controversia incide direttamente sulle finalità statutarie dell'associazione, l'interesse è comune agli associati e la posizione fatta valere è dipendente e accessoria rispetto a quella del ricorrente principale; è invece inammissibile l'intervento del soggetto che deduca una posizione direttamente incisa dall'atto e sia quindi titolare di un interesse autonomo azionabile con ricorso principale.
- Quando il procedimento di censimento degli alberi monumentali attribuisce ai Carabinieri Forestali un compito di collaborazione specialistica e supporto al Comune, le valutazioni da essi svolte hanno natura endoprocedimentale: non costituiscono un atto autonomamente lesivo e la loro mancata impugnazione non determina l'inammissibilità del ricorso contro il provvedimento finale comunale.
- Nel procedimento di riconoscimento degli alberi monumentali, la Regione è coinvolta nella fase successiva all'esito positivo del censimento comunale; se il Comune nega il censimento, la Regione non deve essere necessariamente evocata in giudizio, perché i suoi poteri non sono ancora stati esercitati e il giudice non può pronunciarsi su di essi.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche deve verificare l'attendibilità, la coerenza e la correttezza del criterio tecnico e della sua applicazione, senza sostituire la valutazione amministrativa con una diversa valutazione parimenti opinabile; l'annullamento è possibile quando l'apprezzamento si collochi al di fuori dell'ambito di opinabilità.
- Ai fini della tutela speciale degli alberi monumentali, il valore storico-culturale o paesaggistico di un filare deve essere ancora materialmente percepibile e riconoscibile nel presente; non è sufficiente la mera esistenza storica di un filare non più riconoscibile, salvo che una diversa disciplina urbanistica disponga specifiche misure di conservazione o ricostruzione.
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