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Sentenza

Sentenza n. 16581/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l''annullamento - della Determinazione 13 marzo 2023 n. G03384, pubblicata il 28.03.2023 sul BURL n. 25, della Regione Lazio Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria avente ad oggetto «Definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture Private Accreditate per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e per le prestazioni di assistenza ospedaliera connesse alla gestione dell''emergenza COVID, definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture private autorizzate per le prestazioni di assistenza ospedaliera connesse alla gestione dell''emergenza COVID- ANNO 2021-”» e del relativo Allegato 1; - della nota prot. n. 27864 del 26 aprile 2023 della ASL Roma 3 avente ad oggetto “Determinazione Regionale n. G03384 del 13/03/2023: Definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture private accreditate anno 2021”, della nota regionale ivi richiamata e dell''allegato alla nota dell''ASL; - di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi, anche se sconosciuti; oltre che per l''accertamento e la dichiarazione ex art. 116 c.p.a. del diritto della ricorrente ad accedere a tutti i documenti richiesti alla Regione Lazio e all''ASL Roma 3 con istanze dell''11 aprile 2023 previo annullamento della nota prot. 499727 del 9 maggio 2023, con la quale la Regione Lazio ha negato parzialmente l''accesso alla documentazione relativa alla determinazione del valore della produzione riconosciuto alla Casa di Cura Città di Roma S.p.A. dalla Determinazione impugnata, ovvero della nota prot. 30686 dell''8 maggio 2023, con la quale la ASL ha negato l''accesso in quanto non in possesso degli atti istruttori della determinazione dei saldi 2021 perché di competenza regionale, con conseguente condanna delle amministrazioni all''ostensione degli stessi.

Giustizia amministrativa202308544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale che ha definito per il 2021 il valore della produzione e le funzioni riconoscibili alle strutture private per prestazioni ospedaliere connesse all’emergenza COVID, limitatamente al saldo della remunerazione della casa di cura, e atti conseguenti della ASL; erano inoltre impugnati i dinieghi parziali di accesso ai documenti istruttori

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La casa di cura ha impugnato la determinazione regionale del 13 marzo 2023 e la nota della ASL Roma 3 del 26 aprile 2023, contestando il calcolo del saldo della remunerazione per le prestazioni rese nel 2021. Non ha censurato in astratto i criteri regionali di remunerazione, ma ha dedotto che il calcolo fosse erroneo e non corrispondente ai dati inseriti nel sistema, che fosse stato effettuato senza contraddittorio e senza adeguata motivazione, in violazione degli artt. 7 e 3 della l. 241/1990, nonché con illogicità e contraddittorietà. Ha chiesto anche l’annullamento dei dinieghi di accesso e l’ostensione della documentazione relativa alla determinazione del valore della produzione riconosciuto alla struttura.

La decisione

Il TAR ha rilevato d’ufficio, previo contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione e ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure sul calcolo, sul contraddittorio, sulla motivazione e sull’accesso. La controversia riguarda l’applicazione concreta di criteri di remunerazione già definiti, non la contestazione dei criteri né l’esercizio di un potere autoritativo o discrezionale: attiene quindi alla quantificazione delle prestazioni nella fase esecutiva del rapporto convenzionale, secondo il binomio obbligo-pretesa, e spetta al giudice ordinario. Il giudizio può essere riassunto davanti a quest’ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme le preclusioni e decadenze intervenute. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Da ciò consegue che anche nel presente giudizio – come in quelli già decisi da Tar Lazio, III-quater, nn. 16335/2024 e 10592/2025 – deve ritenersi che la questione posta sia estranea alla dinamica del binomio potere-interesse e si presti ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, in quanto si colloca «nella fase relativa allo svolgersi del rapporto convenzionale in essere ed attiene alle modalità di quantificazione delle prestazioni da riconoscersi, ossia ha ad oggetto l’applicazione dei criteri di quantificazione», con ciò che ne consegue in termini di sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia (il cui thema decidendum non involge alcun profilo legato all'esercizio da parte della p.a. di poteri autoritativi) in coerenza con quanto previsto dall’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. e con i principi espressi in materia dalla giurisprudenza (v. per tutti Cassazione civile, SS.UU., 19 gennaio 2022, n. 1602 e Consiglio di Stato, III, 24 maggio 2024 n. 4649, § 10.1).

    Le controversie sulla corretta quantificazione della remunerazione dovuta a una struttura sanitaria privata accreditata, quando concernono l’applicazione di criteri già stabiliti e non l’esercizio di poteri autoritativi, appartengono alla giurisdizione ordinaria perché attinenti al rapporto convenzionale.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Per tutte le ragioni sopra illustrate va conclusivamente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia in favore del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto, ex art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme restando le eventuali preclusioni e le decadenze intervenute.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme le preclusioni e decadenze.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 9 ottobre 2026, il Tribunale ha rilevato una possibile inammissibilità del ricorso, ex art. 73, comma 3, c.p.a., per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito. Dopo che le parti sul punto hanno espresso le rispettive argomentazioni, la causa è stata trattenuta in decisione.

    La possibile rilevazione d’ufficio del difetto di giurisdizione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti prima della decisione.

Massime di principio

  • Le controversie sulla determinazione della remunerazione di prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate spettano al giudice ordinario quando il ricorrente contesta soltanto la corretta applicazione dei criteri di quantificazione già definiti e non la legittimità dei criteri o l’esercizio di un potere autoritativo e discrezionale.
  • La quantificazione economica delle prestazioni nel corso di un rapporto convenzionale di accreditamento, quando l’amministrazione opera come controparte contrattuale verificando l’applicazione di criteri previamente concordati, riguarda una posizione di obbligo-pretesa e non la dinamica potere-interesse.
  • Dichiarato il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riassunta davanti al giudice indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme le preclusioni e decadenze intervenute.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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