Cassazione Civile, Ordinanza n. 06073/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che, per effetto della definizione agevolata della lite pendente ex art. 6 d.l. n. 119/2018, e mancando entro il 31 dicembre 2020 l'istanza di trattazione nonché un diniego della definizione, il processo si è estinto per decorso del termine previsto dalla norma. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e posto le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato materia imponibile e determinato maggiori IRPEF, IRAP e IVA. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma nelle more il contribuente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 d.l. n. 119/2018, con presentazione dell'istanza e versamento della somma dovuta. È emerso che entro il 31 dicembre 2020 nessuna parte aveva presentato istanza di trattazione e non risultava alcun diniego della definizione successivamente impugnato.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119/2018
La mancata presentazione, entro il 31 dicembre 2020, dell'istanza di trattazione e l'assenza di un diniego della definizione determinano l'estinzione del processo per effetto della definizione agevolata della lite pendente.
Cass. n. 634 del 2024
Richiamata come precedente conforme sul meccanismo estintivo previsto dall'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018.
Massime di principio
- Nelle liti fiscali rientranti nella definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, la presentazione dell'istanza di definizione e il pagamento dovuto producono effetti estintivi del processo se, entro il termine fissato, nessuna parte chiede la trattazione e non interviene un diniego della definizione.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata opera automaticamente al verificarsi delle condizioni previste dalla norma, senza necessità di una pronuncia di merito sulle censure di ricorso.
- Quando il processo si estingue per definizione agevolata, le spese seguono il criterio dell'anticipazione, ponendosi a carico di chi le ha anticipate.
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