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Sentenza

Sentenza del 18/09/2019 n. 5104 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Fondazione - Sponsorizzazioni - Vendita di libri - Cessione testata giornalistica - Proventi aventi natura commerciale - Attività istituzionale dell'ente - Non inerenza delle spese - Carattere prevalentemente commerciale dell'attività - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La fondazione ha impugnato l'accertamento relativo al periodo d'imposta 2008, contestando il riconoscimento della propria natura prevalentemente commerciale, la qualificazione fiscale dei proventi derivanti dalla cessione di una testata giornalistica, l'omessa applicazione dell'art. 148, comma 3, TUIR, i vizi di motivazione e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché l'irrogazione delle sanzioni. In particolare, sosteneva che la cessione della testata fosse un'operazione straordinaria e occasionale, produttiva di reddito diverso tassabile per cassa, e non di reddito d'impresa tassabile per competenza.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo adeguatamente motivato l'accertamento e convincente la ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria. È stata confermata la natura prevalentemente commerciale dell'attività svolta dalla fondazione, sulla base dei proventi da vendita di libri, sponsorizzazioni e cessione della testata giornalistica, nonché dell'utilizzo di risorse per spese ritenute estranee allo scopo istituzionale, tra cui un'autovettura utilizzata da una familiare del presidente, spese personali e una consistente retribuzione corrisposta al presidente nonostante la gratuità prevista dallo statuto. Sono stati inoltre ritenuti non detraibili i costi IVA riferibili all'attività istituzionale non imponibile. L'accertamento ha determinato maggiori imponibili IRES e IRAP e IVA indebitamente detratta. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 148 TUIR, DPR 917/1986

    Le prestazioni rese verso corrispettivi specifici sono considerate in ogni caso di natura commerciale nei casi previsti dalla norma.

    La norma è stata interpretata nel senso che determinate attività, tra cui le sponsorizzazioni, conservano natura commerciale anche se svolte da un ente non commerciale. L'agevolazione per gli enti associativi richiede inoltre il ricorrere dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.

  • Art. 4, comma 4, DPR 633/1972

    Per gli enti non commerciali sono imponibili ai fini IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

    L'attività istituzionale non commerciale dell'ente non costituisce, di per sé, presupposto per l'applicazione dell'IVA; sono invece imponibili le operazioni compiute nell'esercizio dell'attività commerciale.

  • Art. 19, comma 2, DPR 633/1972

    È indetraibile l'imposta relativa ad acquisti o importazioni afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta.

    L'IVA sugli acquisti collegati all'attività istituzionale non imponibile non può essere detratta, mentre può concorrere come costo ai fini delle imposte dirette.

  • Art. 67 TUIR

    Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

    La tesi della fondazione, secondo cui la cessione della testata avrebbe generato un reddito diverso tassabile per cassa, è stata respinta. L'operazione è stata valutata nel contesto dell'attività complessiva e commerciale dell'ente, con conseguente qualificazione del corrispettivo come ricavo d'impresa tassabile secondo competenza.

  • Art. 6 DPR 601/1973

    Riduzione alla metà dell'aliquota IRPEG, oggi IRES, per determinati enti.

    L'agevolazione è subordinata alla prova che, nello specifico anno d'imposta, l'ente abbia svolto in concreto un'attività prevalente o esclusiva di promozione sociale o culturale; non è sufficiente la sola qualificazione statutaria.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    Requisiti della motivazione della sentenza tributaria.

    La CTR ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse motivato sufficientemente la decisione richiamando l'accertamento e gli elementi risultanti dalla verifica fiscale.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Obbligo di motivazione della sentenza.

    Non è stato ravvisato un vizio di motivazione apparente, poiché la decisione consentiva di comprendere le ragioni del rigetto.

  • Art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

    La contestazione relativa all'omessa pronuncia sull'art. 148, comma 3, TUIR non ha determinato l'annullamento della decisione, poiché il quadro motivazionale complessivo è stato ritenuto sufficiente a confermare la natura commerciale dell'ente.

  • Art. 5 D.Lgs. 472/1997

    La fondazione aveva contestato l'irrogazione delle sanzioni, ma il rigetto dell'appello ha lasciato ferme le conseguenze dell'accertamento.

  • Cassazione civile, sentenza n. 1102/2013

    La pronuncia è stata richiamata per sostenere l'equiparabilità della cessione della testata giornalistica alla cessione di un marchio o di un bene immateriale, rilevante ai fini IVA e della qualificazione commerciale dell'operazione.

  • Cassazione civile, sentenza n. 3764/2015

    La fruizione dell'agevolazione è condizionata alla dimostrazione di avere concretamente svolto, nell'anno d'imposta, un'attività prevalente o esclusiva di promozione sociale o culturale.

    Le agevolazioni fiscali dipendono dall'attività concretamente esercitata nel periodo considerato e non dalla sola forma giuridica o dalle finalità dichiarate nello statuto.

Massime di principio

  • Per stabilire se un ente o una fondazione sia non commerciale non è sufficiente esaminare lo statuto: occorre verificare l'attività concretamente svolta e la prevalenza delle attività istituzionali rispetto a quelle commerciali nel singolo periodo d'imposta.
  • La natura commerciale può essere desunta dalla sistematicità e dalla tipologia dei proventi, come vendite di libri, sponsorizzazioni e cessioni di beni o diritti immateriali, anche se l'operazione è descritta dall'ente come occasionale o straordinaria.
  • Le risorse di una fondazione devono essere impiegate in modo coerente con lo scopo istituzionale. Spese personali di amministratori o familiari, beni utilizzati privatamente e compensi incompatibili con lo statuto possono costituire indizi di utilizzo distorto delle risorse e di prevalenza dell'attività commerciale.
  • Le agevolazioni fiscali per enti non commerciali o per enti culturali e sociali richiedono una prova concreta dell'attività agevolata; la mera previsione statutaria non è sufficiente.
  • L'IVA sugli acquisti è detraibile solo se collegata a operazioni imponibili o comunque rilevanti ai fini IVA. Gli acquisti riferibili esclusivamente all'attività istituzionale non imponibile devono essere esclusi dalla detrazione.
  • La qualificazione fiscale di un'operazione deve essere valutata nel contesto dell'attività complessiva dell'ente e non soltanto sulla base della sua occasionalità, della modalità di pagamento o della qualificazione formale adottata dal contribuente.
  • In presenza di una ricostruzione analitica fondata su verifiche, documenti contabili e utilizzo concreto delle risorse, il giudice può ritenere sufficiente la motivazione della sentenza anche se non esamina separatamente ogni argomento difensivo.

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