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Sentenza

Sentenza n. 367/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione / delibera dell’-OMISSIS-, n. prot. -OMISSIS-, conseguente a verbale di scrutinio finale in pari data, con cui il Consiglio di Classe della Classe -OMISSIS- -OMISSIS-, all’unanimità, non ha ammesso alla classe successiva lo studente -OMISSIS- senza averlo scrutinato, “per non aver frequentato almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato”; - del verbale di scrutinio finale dell’-OMISSIS-, pubblicato e conosciuto successivamente, con cui il Consiglio di Classe della Classe -OMISSIS- -OMISSIS- non ha ammesso allo scrutinio lo studente -OMISSIS-, all’unanimità, “per non aver frequentato almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato”; - nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti consequenziali, presupposti, connessi e collegati ai suddetti atti impugnati.

Giustizia amministrativa202600287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata ammissione alla classe successiva ed esclusione dallo scrutinio finale per superamento del limite minimo di frequenza scolastica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione e il verbale con cui il consiglio di classe non ha ammesso lo studente alla classe successiva, rilevando 363 ore di assenza su 1.023, pari a circa il 35%, a fronte del limite ordinario del 25%. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 14, comma 7, d.P.R. n. 122/2009 e della circolare ministeriale n. 20/2011, sostenendo che la scuola avrebbe dovuto riconoscere una deroga sulla base dei certificati medici e della relazione psicologica attestante fragilità emotive e adattive, nonché procedere comunque allo scrutinio dei voti, considerata la media complessiva del 6,33. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 3, comma 3, l. n. 170/2010 e della direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, lamentando che la scuola, pur avendo conosciuto la situazione di disagio attraverso la relazione psicologica, non avrebbe attivato tempestivamente misure di supporto. Con il terzo motivo hanno dedotto eccesso di potere, violazione dei principi di buona fede e correttezza e lesione del legittimo affidamento, assumendo che la scuola avrebbe fatto ritenere possibile la concessione della deroga, salvo poi negarla in sede di scrutinio. La diagnosi specialistica relativa ai disturbi dell'apprendimento è intervenuta circa un mese dopo lo scrutinio finale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, definendo la causa con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima l'applicazione dell'art. 14, comma 7, d.P.R. n. 122/2009: il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio e la non ammissione, salvo deroghe eccezionali per assenze documentate e continuative, sempre subordinate alla possibilità di valutare gli apprendimenti. I criteri adottati dal collegio docenti individuavano le deroghe nei gravi motivi di salute adeguatamente documentati, nelle terapie o cure programmate e documentabili e nei gravi motivi familiari; tali criteri non erano stati impugnati. I certificati prodotti attestavano la guarigione, senza documentare una grave patologia, mentre la relazione psicologica descriveva fragilità e difficoltà, ma non una condizione di salute qualificabile come grave. Non risultavano inoltre documentate terapie o cure programmate idonee a giustificare l'entità delle assenze. Il consiglio di classe aveva esaminato la documentazione e aveva ragionevolmente escluso la deroga; l'integrazione successiva del verbale è stata ritenuta riferibile a un errore materiale e non una motivazione postuma sostanziale. Accertata l'assenza di una causa derogatoria valida, la scuola non era tenuta a scrutinare il profitto. In ogni caso, dagli atti emergevano due insufficienze gravi in filosofia e latino, oltre a una limitata disponibilità di valutazioni dovuta alle assenze, sicché anche uno scrutinio formale non avrebbe necessariamente condotto all'ammissione. Il secondo motivo è stato respinto perché la diagnosi specialistica è intervenuta dopo lo scrutinio e non poteva essere considerata dalla scuola al momento della decisione. La relazione psicologica precedente non consentiva di desumere con sufficiente precisione specifiche esigenze educative. L'art. 3, comma 3, l. n. 170/2010 riguarda l'individuazione dei disturbi specifici dell'apprendimento, mentre per gli altri bisogni educativi speciali l'adozione di strumenti compensativi e misure dispensative è facoltativa e presuppone documentazione clinica presentata dalla famiglia. La normativa non garantisce la promozione, ma mira a consentire una didattica individualizzata; la ripetizione dell'anno può costituire occasione per attivare successivamente misure adeguate. Anche il terzo motivo è stato respinto: le comunicazioni della scuola avevano segnalato il rischio di non ammissione e richiesto documentazione, senza garantire la concessione della deroga. Il riferimento alle capacità dello studente e alla possibilità di recuperare le insufficienze riguardava il profitto, non l'esito della valutazione sulle assenze. Anche il verbale che qualificava la documentazione come astrattamente idonea precisava che la decisione sulla deroga sarebbe stata assunta successivamente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della trattazione cautelare

    La causa può essere definita con sentenza semplificata quando è matura per la decisione e non sussistono cause ostative.

  • art. 14, comma 7, d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122

    ai fini della validita' dell'anno scolastico [...] e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato [...] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva

    Il limite minimo di frequenza è condizione per procedere alla valutazione finale; le deroghe sono eccezionali, devono riguardare assenze documentate e continuative e sono comunque subordinate alla possibilità di valutare gli apprendimenti. In mancanza del limite e di una deroga valida, l'esclusione dallo scrutinio e la non ammissione conseguono alla legge.

  • art. 4, comma 5, d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122

    sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina

    La media complessiva non è decisiva quando risultino insufficienze in singole discipline, soprattutto se gravi e riferite a materie qualificanti il corso di studi.

  • art. 3, comma 3, l. 8 ottobre 2010, n. 170

    eventuale obbligo della scuola di attivare interventi tempestivi per individuare i casi sospetti di alunni affetti da disturbi specifici dell'apprendimento

    La disposizione riguarda i disturbi specifici dell'apprendimento e non impone, sulla base della sola relazione psicologica, l'attivazione di misure riferite a una diagnosi intervenuta dopo lo scrutinio.

  • direttiva ministeriale 27 dicembre 2012

    Le scuole [...] possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010

    Per gli alunni con bisogni educativi speciali diversi dai disturbi specifici dell'apprendimento, l'impiego delle misure compensative e dispensative è facoltativo e presuppone l'esame della documentazione clinica presentata dalla famiglia.

  • l. 241/1990, principi di buona fede e correttezza dell'amministrazione

    Non sussiste lesione dell'affidamento quando le comunicazioni dell'amministrazione prospettano un rischio, richiedono documentazione e riservano espressamente la decisione finale, senza garantire l'esito favorevole.

Massime di principio

  • Il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza scolastica previsto dall'art. 14, comma 7, d.P.R. n. 122/2009 comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva, salvo una deroga eccezionale validamente riconosciuta dall'istituzione scolastica.
  • La deroga al limite di frequenza richiede assenze documentate e continuative riconducibili ai casi eccezionali individuati dalla scuola e non opera comunque quando, secondo la valutazione del consiglio di classe, le assenze impediscano una valutazione attendibile degli apprendimenti.
  • Certificati che attestano soltanto la guarigione e relazioni psicologiche descrittive di fragilità emotive o difficoltà adattive, senza riferire una grave patologia o terapie programmate, non sono sufficienti a integrare un grave motivo di salute idoneo a giustificare una deroga al limite di frequenza.
  • Una volta accertato il superamento del limite di assenze e l'insussistenza di una causa derogatoria, la scuola non è tenuta a procedere allo scrutinio del profitto; la media complessiva dei voti non supera comunque l'effetto ostativo di gravi insufficienze in singole discipline.
  • La scuola non può essere chiamata a considerare, ai fini della decisione di ammissione, una diagnosi specialistica intervenuta dopo lo scrutinio. L'adozione di misure compensative e dispensative per bisogni educativi speciali diversi dai disturbi specifici dell'apprendimento presuppone documentazione clinica disponibile e non garantisce la promozione.
  • Non si forma un legittimo affidamento sulla concessione della deroga quando la scuola abbia segnalato il rischio di non ammissione, richiesto la produzione di documentazione e precisato che la decisione sulla deroga sarebbe stata assunta dal consiglio di classe in sede di scrutinio.

Come è indicizzato

MaterieScuolaPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PADifetto di motivazione

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