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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08212/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dalla successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con due docenti di religione cattolica impiegate presso istituti scolastici del comprensorio provinciale di Ancona. La corte territoriale aveva ritenuto illegittima la reiterazione dei contratti, rilevando che le lavoratrici erano state assunte per oltre tre anni su posti compresi nell'organico di diritto e che l'amministrazione non si era attivata secondo la legge per la copertura stabile dei posti; per tale ragione aveva confermato il diritto al risarcimento del danno, rideterminando l'indennità ai sensi dell'art. 32 L. 183/2010. Nel ricorso per cassazione il Ministero deduceva violazione degli artt. 1 e 3 L. 186/2003 e della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, contestando la valutazione di illegittimità dei contratti a termine e sostenendo, in sostanza, che il regime speciale dei docenti di religione avrebbe giustificato la sequenza contrattuale posta a base della domanda risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura del Ministero. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui, nel regime speciale dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, costituisce abuso nell'utilizzazione del contratto a termine sia la reiterazione di rapporti annuali senza soluzione di continuità per oltre tre annualità scolastiche in assenza di concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua per esigenze di eccedenza rispetto al fabbisogno quando la durata complessiva superi tre annualità. In tali ipotesi sorge soltanto il diritto al risarcimento del danno eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, oltre all'eventuale maggior danno provato, senza possibilità di trasformazione del rapporto in tempo indeterminato. La Corte ha inoltre rilevato che nel caso concreto le due docenti avevano prestato attività per periodi superiori ai limiti indicati, rispettivamente per otto e sette anni, sicché non vi erano ragioni per discostarsi dall'orientamento già espresso. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • L. 186/2003, artt. 1 e 3

    La disciplina speciale dell'assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica non esclude, di per sé, la configurabilità dell'abuso nella reiterazione dei contratti oltre le soglie temporali individuate dalla giurisprudenza.

  • clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Viene richiamata come parametro eurounitario di prevenzione dell'abuso della successione di contratti a termine nel pubblico impiego scolastico.

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    È il parametro di liquidazione del danno eurounitario spettante al lavoratore in caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015

    È richiamato come disciplina successiva corrispondente ai criteri di quantificazione del danno da abuso del termine.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alle precedenti pronunce conformi per relationem, richiamandone la motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato che siano esonerate dal materiale versamento tramite prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel regime speciale di assunzione a termine dei docenti di religione cattolica, la reiterazione di contratti annuali per oltre tre annualità scolastiche senza concorso triennale integra abuso della contrattazione a termine.
  • Integra ugualmente abuso la sequenza di contratti infrannuali o discontinui, quando essi siano giustificati da esigenze di eccedenza rispetto al fabbisogno, se la durata complessiva dei rapporti supera tre annualità scolastiche.
  • Accertato l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine, il rimedio è il risarcimento del danno eurounitario secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, oltre al maggior danno se specificamente provato, ma non la conversione del rapporto in tempo indeterminato.
  • Quando l'amministrazione contesti a fini risarcitori l'abuso del termine, grava su di essa l'onere di provare la legittimità della causale che giustifica i contratti infrannuali o discontinui.
  • Se i contratti illegittimamente reiterati superano il limite giurisprudenzialmente rilevante, la censura in cassazione che riproponga argomenti già disattesi da un orientamento consolidato è infondata.
  • Le amministrazioni dello Stato sono esonerate dal materiale versamento dell'ulteriore contributo unificato quando operi il meccanismo della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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