Cassazione Penale, Sentenza n. 3048/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del GIP di Bergamo per omessa applicazione della pena accessoria prevista dagli artt. 28 e 29 cod. pen.; avendo il Tribunale condannato Torre Alessandro a tre anni di reclusione e a euro 600,00 di multa, la legge prevedrebbe l'applicazione automatica dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, ma il Tribunale non si è pronunciato su tale pena accessoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha ordinato l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria. In quella sede la Corte ha disposto direttamente l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, ritenendo che la pena accessoria fosse di specie e durata predeterminate e che non fossero necessari ulteriori accertamenti. La decisione si fonda su principi già espressi dalle Sezioni Unite e sull'applicabilità dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. quando il rinvio sia superfluo.
Norme richiamate
art. 28 cod. pen.
Riferimento generale alla disciplina delle pene accessorie; la Corte ha rilevato l'omessa applicazione di pene accessorie previste dalla legge
art. 29 cod. pen.
Norma che predetermina l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata indicata in rapporto alla pena principale: nel caso concreto la condanna a tre anni (più di 3 ma meno di 5) comporta, di diritto, l'interdizione temporanea per cinque anni
art. 110, art. 61 n. 5, art. 640 comma secondo cod. pen.
Norme penali relative al fatto ascritto all'imputato (concorso di persone, circostanze di aggravamento, truffa aggravata); la Corte le cita come quadro di fatto ma la decisione sulla pena accessoria si basa sulla predeterminazione prevista dall'art. 29
art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione di annullare senza rinvio e, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, adottare nel giudizio di legittimità i provvedimenti necessari a sanare il vizio rilevato; utilizzato per disporre direttamente la pena accessoria omessa
art. 619 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che l'omissione della pena accessoria non è un mero errore materiale correggibile con rettifica, ma un vizio della sentenza che richiede annullamento
art. 183 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che consente al giudice dell'esecuzione di porre rimedio all'omessa applicazione della pena accessoria dopo il passaggio in giudicato; la Corte spiega che questo rimedio esecutivo è complementare all'intervento in sede di legittimità prima del giudicato
art. 662 cod. proc. pen.
Richiamato nella parte motivazionale circa le modalità esecutive delle pene accessorie e la loro autonomia rispetto alla pena principale
Massime di principio
- Se la legge prevede una pena accessoria la cui specie e durata sono predeterminate e seguono di diritto alla condanna, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e applicare direttamente la pena accessoria ai sensi dell'art. 620, lett. I) c.p.p., senza necessità di rinvio al giudice di merito
- L'omessa applicazione di una pena accessoria prevista dalla legge costituisce un vizio della sentenza e non un mero errore materiale; pertanto non è correggibile con la rettifica di forma ai sensi dell'art. 619 c.p.p.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione per far rilevare l'omessa applicazione di una pena accessoria quando questa è automatica e predeterminata; il rimedio è compatibile e complementare all'azione del giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 183 disp. att.
- Se la pena accessoria non è automatica o la sua durata non è predeterminata dalla legge, la Corte di Cassazione non può applicarla direttamente e dovrà, se necessario, annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito per gli accertamenti e le determinazioni discrezionali richieste
- L'esistenza di rimedi in fase esecutiva non esclude la possibilità di intervenire in sede di legittimità prima del passaggio in giudicato: i due rimedi sono complementari e si applicano nelle rispettive fasi procedurali
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