Sentenza n. 12575/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’annullamento 1) della determinazione del Dirigente dell’Area Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, con il quale sono stati definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2016-2017-2018, non notificata; 2) della determinazione del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022, con il quale sono stati definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2016-2017-2018, non notificata; 3) della determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13.12.2022, con la quale sono stati definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2016-2017-2018, non notificata; 4) della determinazione del Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR della Regione Abruzzo n. DPF/012 RA/0525691/22 del 12.12.2022, con la quale è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori di dispositivi medici con il modello CE consolidato regionale per l’anno di riferimento; 5) del decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; 6) del decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; 7) dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante i criteri per le modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; 8) della nota del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; 9) dell’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022; 10) dell’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022; 11) di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato al ripiano dei tetti di spesa per i dispositivi medici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti statali e regionali di attuazione del meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, a seguito di trasposizione di ricorso straordinario, i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la nota ministeriale del 29 luglio 2019, le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni, nonché le determinazioni delle Regioni Piemonte, Marche e Abruzzo relative agli elenchi delle aziende soggette al ripiano e agli importi dovuti. Ha dedotto l’illegittimità derivata dall’incostituzionalità dell’art. 9-ter d.l. 78/2015 per violazione degli artt. 3, 28, 41, 42, 53 e 117 Cost., dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU e degli artt. 16 e 52 CDFUE; violazione dei principi di legittimo affidamento, certezza dei rapporti giuridici, proporzionalità, prevedibilità e capacità contributiva; lesione della libertà d’impresa per mancata garanzia di un ragionevole margine di guadagno; illegittimità dell’Accordo Stato-Regioni per difetto di istruttoria e motivazione e fissazione arbitraria dei tetti; violazione dell’art. 9-ter d.l. 78/2015 e dei principi di tempestività; tardività del decreto di accertamento del superamento del tetto; violazione dell’art. 4 del d.m. 6 ottobre 2022 da parte degli atti regionali di Piemonte e Marche. La difesa erariale ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente Stato-Regioni e il difetto di giurisdizione amministrativa sugli atti regionali applicativi del payback.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente Stato-Regioni, rilevando che essa non è un’amministrazione autonoma dotata di soggettività giuridica, ma uno strumento di raccordo tra livelli di governo. Ha escluso la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse relativamente alla Regione Piemonte, poiché il pagamento del 25% previsto dalla disciplina sopravvenuta è stato effettuato tardivamente, oltre il termine del 9 settembre 2025. Quanto agli atti statali, il ricorso è stato respinto: il giudice ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, secondo cui il meccanismo di payback per il periodo 2015-2018 è ragionevole e proporzionato, costituisce un contributo solidaristico, rispetta la riserva di legge e non viola i principi di irretroattività e legittimo affidamento. L’obbligo di ripiano era conoscibile dal 2015, così come il tetto nazionale del 4,4%, assunto nel 2019 quale parametro uniforme per i tetti regionali. Il payback non incide retroattivamente sulle gare o sui contratti, ma opera esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva dei fornitori; inoltre, non è stata dimostrata una compressione eccessiva dei margini di utile. Quanto agli atti regionali di individuazione delle aziende e quantificazione degli importi, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa: tali atti sono meramente tecnico-contabili, vincolati e privi di esercizio di potere autoritativo, dando luogo a un rapporto obbligatorio e a diritti soggettivi patrimoniali. La controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici e il concorso delle aziende fornitrici al ripiano dello sforamento; per il periodo 2015-2018 prevede quote di ripiano del 40% per il 2015, 45% per il 2016, 50% per il 2017 e 50% per il 2018, ripartite in proporzione all’incidenza del fatturato di ciascuna azienda.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
Attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito di individuare le aziende soggette al ripiano e i relativi importi sulla base dei dati contabili e degli atti statali presupposti, senza conferire un potere discrezionale o autoritativo.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Prevede, per il periodo 2015-2018, la possibilità di pagamento ridotto al 25% e stabilisce la cessazione della materia del contendere dopo l’accertamento regionale del pagamento; il beneficio non opera quando il pagamento è tardivo.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della causa dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 74 c.p.a.
Consente al giudice di motivare la sentenza mediante richiamo a precedenti conformi, utilizzato dal TAR per recepire la propria giurisprudenza sul payback.
art. 133 c.p.a.
È richiamato quale parametro per precisare che la controversia sugli atti regionali non rientra in una fattispecie di giurisdizione esclusiva e riguarda diritti soggettivi patrimoniali.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe per lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 48 c.p.a.
Disciplina la trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel giudizio amministrativo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato per l’avviso alle parti della possibile rilevazione d’ufficio del difetto di giurisdizione sugli atti regionali.
art. 23 Cost.
Secondo il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, il payback è qualificabile come contributo di solidarietà soggetto a riserva di legge, rispettata dalla disciplina normativa.
art. 41 Cost.
La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha escluso che il payback applicabile al quadriennio 2015-2018 violi la libertà d’iniziativa economica, ritenendolo ragionevole e proporzionato.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU
Il richiamo alla sentenza costituzionale n. 140/2024 esclude che il meccanismo violi la tutela dei beni patrimoniali e il principio di irretroattività, poiché l’obbligo era conoscibile dal 2015.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 non viola, secondo la disciplina esaminata, i principi di ragionevolezza, proporzionalità, libertà d’impresa, riserva di legge, irretroattività e legittimo affidamento, poiché l’obbligo di ripiano e i suoi criteri essenziali erano conoscibili già dal 2015.
- Gli atti statali che fissano o certificano il superamento del tetto di spesa e dettano le linee guida per il payback sono autonomamente impugnabili davanti al giudice amministrativo, ma le censure fondate sull’illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter d.l. 78/2015 non possono essere accolte quando risultano superate dalla valutazione di costituzionalità espressa dalla Corte costituzionale.
- Il payback sui dispositivi medici opera esternamente rispetto alle procedure di gara e ai contratti di fornitura: non modifica né il quantitativo della fornitura né il prezzo contrattuale, ma incide sulla situazione patrimoniale complessiva del fornitore mediante un obbligo di contribuzione alla spesa sanitaria.
- Gli atti regionali che individuano le aziende soggette al ripiano e quantificano le somme dovute, sulla base di dati contabili, percentuali e tetti già predeterminati dalla legge e dagli atti statali, hanno natura meramente tecnico-contabile e vincolata; non costituiscono esercizio di potere autoritativo.
- Le controversie relative alla correttezza del calcolo del fatturato e dell’importo di payback risultante dagli atti regionali applicativi riguardano un diritto soggettivo patrimoniale e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la normativa qualifica l’atto regionale come “provvedimento” o ne prevede l’impugnazione davanti al giudice amministrativo.
- La Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome non è dotata di autonoma soggettività giuridica e, quale strumento di raccordo istituzionale, è priva di legittimazione passiva nei giudizi relativi agli atti adottati nell’ambito del procedimento di payback.
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