Cassazione Civile, Ordinanza n. 00856/2024 del 09/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti alla CTP un'intimazione di pagamento relativa a tributi erariali e le diciotto cartelle presupposte, deducendo: difetto di motivazione dell'intimazione, maturata prescrizione e decadenza dei crediti, nonché mancata indicazione del calcolo degli interessi. La CTP aveva accolto il ricorso, ma in appello la CTR ha riformato la decisione ritenendo che l'istanza di rateizzazione e proroga presentata dal contribuente costituisse riconoscimento del debito, con effetti interruttivi della prescrizione. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 360 c.p.c. per avere attribuito alla domanda di rateizzazione valore probatorio di atto ricognitivo con effetto interruttivo; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2946, 2948 e 2953 c.c. sostenendo l'intervenuta prescrizione del credito erariale e del titolo esecutivo per decorso del termine quinquennale tra la notifica della cartella e l'intimazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in materia di prescrizione, il riconoscimento dell'altrui diritto ex art. 2944 c.c. non ha natura negoziale, può essere anche tacito e può desumersi da un comportamento incompatibile con la volontà di contestare il credito; nel caso concreto la richiesta di rateizzazione era idonea a integrare un riconoscimento del debito e a dimostrare la conoscenza delle cartelle. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché il ricorrente non aveva riprodotto né allegato il contenuto dell'istanza di rateizzazione e non aveva dedotto che essa fosse stata presentata senza rinuncia alla prescrizione; inoltre, in assenza di un titolo giudiziale, non trovava applicazione il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., sicché per sanzioni e interessi restava il termine quinquennale, comunque interrotto dall'istanza del 15 maggio 2013 rispetto all'intimazione notificata l'8 marzo 2017. Le spese non sono state liquidate perché il controricorso è stato ritenuto tardivo.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
La censura era formulata come violazione del principio di libera valutazione delle prove, ma la Corte ha escluso il vizio perché la CTR aveva correttamente valorizzato la richiesta di rateizzazione come comportamento concludente rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione.
art. 360 c.p.c.
È richiamato quale parametro del sindacato di legittimità sui vizi denunciati; la Corte ha escluso che i motivi integrassero un vizio scrutinabile nei termini dedotti.
art. 2944 c.c.
Il riconoscimento dell'altrui diritto interrompe la prescrizione; esso non ha natura negoziale, non è recettizio, può essere tacito e richiede solo consapevolezza dell'esistenza del debito e volontarietà del comportamento.
art. 2946 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione del credito; la Corte non ne ha fatto applicazione in concreto, perché ha ritenuto interrotto il decorso del termine per effetto della rateizzazione.
art. 2948 c.c.
Per sanzioni e interessi, in assenza di titolo giudiziale, resta applicabile il termine quinquennale.
art. 2953 c.c.
Il termine decennale opera solo quando il credito sia stato definitivamente accertato con provvedimento giurisdizionale; nel caso concreto non ricorreva tale presupposto.
art. 20 d.lgs. n. 472/1997
Per le sanzioni amministrative tributarie è richiamato il termine quinquennale di prescrizione.
art. 2937, comma 3, c.c.
La rinuncia alla prescrizione deve essere oggetto di allegazione; il ricorrente avrebbe dovuto dedurre che la domanda di rateizzazione non implicava rinuncia tacita al relativo diritto.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di esposizione dei fatti e per mancata riproduzione del contenuto dell'istanza di rateizzazione, precludendo alla Corte la verifica della decisività della censura.
Massime di principio
- La richiesta di rateizzazione di un debito tributario può integrare, se non accompagnata da riserva espressa, un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c., anche se non costituisce acquiescenza alla pretesa fiscale in senso sostanziale.
- Il riconoscimento dell'altrui diritto rilevante ai fini interruttivi della prescrizione non richiede una formula sacramentale né una manifestazione espressa: può risultare anche da comportamenti concludenti obiettivamente incompatibili con la volontà di disconoscere il credito.
- Quando il credito tributario non sia stato definitivamente accertato con sentenza o altro provvedimento giurisdizionale, non si applica il termine decennale dell'art. 2953 c.c.; per sanzioni e interessi continuano a valere i termini propri di prescrizione.
- In sede di legittimità, chi contesta l'efficacia interruttiva o la rinuncia tacita alla prescrizione deve allegare e riprodurre gli elementi fattuali decisivi, compreso il contenuto dell'istanza o dell'atto che si assume privo di valore ricognitivo; in mancanza, la censura può risultare inammissibile per difetto di specificità.
- La rinuncia alla prescrizione è rilevabile dal giudice quando emerga dagli atti, ma la parte che intenda negarne gli effetti deve contestare in modo specifico che il proprio comportamento fosse incompatibile con l'intenzione di avvalersi della prescrizione.
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