Cassazione Penale, Sentenza n. 10623/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Milano con cui era stata respinta la sua richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Monza (13/04/2015, confermata in appello 22/07/2015, irrevocabile 20/01/2016) e altri reati per i quali la Corte di appello aveva già riconosciuto la continuazione con ordinanza del 24/09/2020. Desiderato ha censurato la motivazione sostenendo difetto di valutazione in quanto: 1) la Corte avrebbe erroneamente affermato mancanza di identità soggettiva degli autori poiché indicò come coimputato Massimiliano Crocco, che non comparirebbe negli altri procedimenti; 2) la Corte avrebbe sbagliato i termini temporali sostenendo che i precedenti reati fossero commessi entro ottobre 2007, mentre in realtà l'associazione (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) sarebbe proseguita fino a settembre 2008. Il Procuratore Generale aveva chiesto annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le inesattezze indicate dal ricorrente (la presenza di Crocco e la differenza di un anno nel termine temporale) non integrino vizio di motivazione tale da giustificare la cassazione: tali errori sono marginali e non incidono sul nocciolo argomentativo. La Cassazione ha confermato che sussistono elementi ostativi al riconoscimento della continuazione: i reati posti a confronto sono solo parzialmente omogenei (nella sentenza del Tribunale di Monza emergono reati quali ricettazione e violazioni sulla disciplina delle armi, che rappresentano un "salto di qualità"), manca identità soggettiva piena (presenza di un coimputato non ricorrente negli altri procedimenti) e sussiste una distanza temporale rilevante fra gli episodi (oltre quattro anni), fatto che la Corte ha ritenuto determinante. Inoltre la Corte ha precisato che, quanto all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, rileva il momento in cui il soggetto entra nel sodalizio e non la mera durata della partecipazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (disciplinante il reato associativo connesso agli stupefacenti)
La Corte ha ritenuto che la mera persistenza nel tempo di un'associazione non renda automaticamente "unitaria" la programmazione delinquenziale per tutto il periodo; ai fini della continuazione conta il momento in cui il soggetto si determina ad entrare nel sodalizio (l'adesione), non la durata temporale della partecipazione
criteri giurisprudenziali sulla continuazione dei reati
Per riconoscere la continuazione occorrono elementi di omogeneità delle condotte, collegamento programmatorio e adeguata prossimità temporale e/o identità soggettiva degli autori; la presenza di nuovi delitti di diversa natura ("salto di qualità"), l'assenza di identità piena dei soggetti e una distanza temporale significativa possono escludere il vincolo di continuazione; errori descrittivi nella motivazione non sono sufficienti se non intaccano il nucleo decisorio
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare omogeneità delle fattispecie, identità o collegamento soggettivo degli autori e adeguata prossimità temporale; la carenza anche di uno solo di questi elementi può essere decisiva
- Se nei fatti successivi emergono reati di natura diversa o un "salto di qualità" rispetto a precedenti condotte, la continuazione può essere esclusa
- La presenza di coimputati differenti può impedire il riconoscimento della identità soggettiva dei reati e dunque della continuazione, salvo provata connessione programmatica
- Nelle ipotesi di reato associativo (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) conta il momento di ingresso nell'associazione per valutare l'unitarietà della programmazione delinquenziale; la durata della partecipazione è di per sé secondaria
- Errori formali o imprecisioni nella motivazione (es. date, nomi) vanno contestati ma non sempre sono idonei a determinare la cassazione se non incidono sul nocciolo logico-giustificativo della decisione
- Il ricorrente ha l'onere di dimostrare che la motivazione sia affetta da carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà; semplici correzioni di fatto non sono sufficienti per ribaltare la decisione
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