Cassazione Penale, Sentenza n. 25923/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza del 16/02/2024 che aveva applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena e la sospensione condizionale subordinata allo svolgimento di 30 giorni di attività non retribuita. Il ricorrente articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione sulla confisca del denaro sequestrato (insufficiente spiegazione del vincolo di pertinenzialità e della sproporzione rispetto al reddito, nonché richiamo alla giurisprudenza che limita l'applicazione dell'art. 240 bis nei reati di cui all'art. 73 c.5 DPR 309/90); 2) vizio di motivazione sulla confisca della scheda SIM (assenza di correlazione eziologica con i reati e mancanza di sproporzione ai sensi dell'art. 240 bis); 3) vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato e alla motivazione circa la subordinazione della sospensione condizionale alla prestazione non retribuita per 30 giorni, con rilievo che la durata di tale obbligo non era stata concordata tra le parti nell'ambito dell'accordo ex art. 444 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il terzo motivo: ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (n. 23400/2022) secondo cui, nel rito abbreviato speciale/accordo ex art. 444 c.p.p., l'accordo delle parti deve comprendere anche gli obblighi ulteriori connessi alla concessione della sospensione condizionale, indicandone la durata quando prevista; se il giudice determina unilateralmente il contenuto di una prescrizione non pattuita, la sentenza è viziata. Nel caso concreto la durata dell'attività non retribuita non era stata specificata nell'accordo e il giudice l'ha determinata autonomamente: ricorso accolto. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Busto Arsizio. Per effetto di ciò l'esame degli altri motivi è divenuto superfluo.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5
Norma sostanziale che disciplina le fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti oggetto del procedimento; utilizzata per delimitare il tipo di reato e le statuizioni accessorie impugnate (es. confisca)
codice penale, art. 165, comma 2
Prevede la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena a prescrizioni come lo svolgimento di attività in favore della collettività; la Corte ha richiamato che, se tale condizione è negoziabile, la sua durata deve essere pattuita dalle parti nell'accordo
codice di procedura penale, art. 444
richiamato nella versione modificata dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Nel procedimento speciale di cui all'art. 444 c.p.p. l'accordo con il PM sull'applicazione della pena deve estendersi anche agli obblighi ulteriori connessi alla sospensione condizionale, indicando la durata quando previsto; la mancata pattuizione di tali elementi rende nulla la concessione della sospensione condizionale se il giudice li determina unilateralmente
codice di procedura penale, art. 448 comma 2 bis
Richiamato dal difensore in relazione ai limiti di impugnazione delle statuizioni concordate; la difesa sosteneva che alcune statuizioni non erano parte dell'accordo e quindi impugnabili
codice penale, art. 240 e art. 240 bis
Norme relative alla confisca dei beni e alla confisca per sproporzione rispetto al tenore di vita; il ricorrente contestava la mancata motivazione e l'inapplicabilità di art. 240 bis al caso concreto, rilevando carenza di valutazione sulla sproporzione e relazione eziologica
d.P.R. n. 309/90, art. 85 bis
Richiamato in relazione al sequestro degli strumenti e denaro; il ricorrente ha sostenuto che la misura avrebbe richiesto adeguata motivazione sulla pertinenzialità e sulla sproporzione
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n. 23400 del 27/01/2022
principio sul controllo dell'accordo ex art. 444 e sulla necessità di pattuire le condizioni ulteriori e la loro durata
Principio fondamentale secondo cui, nel procedimento ex art. 444 c.p.p., l'accordo deve comprendere anche gli obblighi ulteriori connessi alla sospensione condizionale e la loro durata; se il giudice li determina autonomamente la sentenza è viziata
Sezione Unica, sentenza n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Richiamata per la possibilità di esaminare il verbale di udienza quando è necessario per valutare la sussistenza del vizio dedotto
d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, art. 173 comma 1
Richiamato come norma procedurale sui limiti di esposizione dei motivi di ricorso; la decisione ha riportato i motivi nei limiti necessari per la decisione
Massime di principio
- Nel rito dell'accordo ex art. 444 c.p.p., se la sospensione condizionale della pena è subordinata a obblighi ulteriori, l'accordo tra le parti deve necessariamente comprendere anche tali obblighi e specificarne la durata quando rilevante; il giudice non può fissare unilateralmente contenuti essenziali non pattuiti senza rendere la sentenza viziata
- Quando si concorda una pena con beneficio della sospensione, le parti devono prevedere e dettagliare tutte le condizioni rilevanti per evitare che il giudice determini aspetti essenziali in modo imprevisto, con rischio di annullamento
- Contestazioni sulla confisca (denaro, SIM, altri beni) richiedono motivazione adeguata circa il nesso di pertinenzialità tra bene e reato e, se invocata, la sproporzione rispetto al tenore di vita o reddito; mancanza di argomentazione può costituire motivo di impugnazione valido
- Richiedere espressamente nell'accordo ogni prescrizione connessa alla sospensione condizionale (tipo di attività, durata, modalità di esecuzione, eventuali esimenti) è misura prudenziale per evitare che il giudice introduca condizioni non previste
- In presenza di un accordo parziale o ambiguo, è opportuno acquisire verbali e documentazione dell'udienza in cui è stata formulata la richiesta, perché la Corte può esaminare il verbale per verificare l'effettiva volontà negoziale dell'imputato
- Se il giudice determina unilateralmente una condizione non concordata, la via di impugnazione più efficace è il ricorso per cassazione per vizio di applicazione della pena e difetto di espressione della volontà dell'imputato, richiamando la giurisprudenza di legittimità
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