Sentenza n. 2384/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 00290/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva annullato la nota comunale recante il parere negativo e l'annullamento degli effetti di una SCIA relativa a lievi modifiche interne e alle finiture cromatiche di un immobile
Esito
Favorevole al resistente (impresa proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato nel 2020 una CILA per interventi di manutenzione straordinaria su un immobile con destinazione catastale alberghiera e, nel 2023, una SCIA avente a oggetto lievi modifiche interne e delle finiture cromatiche dei prospetti. Il Comune, con nota del 19 dicembre 2023, aveva comunicato il parere negativo del dirigente e disposto che la SCIA e i relativi effetti fossero annullati. Il TAR aveva accolto il ricorso della società, ritenendo decorso il termine per l'esercizio del potere inibitorio e non adeguatamente motivato l'esercizio dell'autotutela, soprattutto quanto alla comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, tenuto conto dell'avvenuto avvio dei lavori sulla base della CILA del 2020. Il Comune ha appellato deducendo: violazione delle regole processuali sulla sentenza in forma semplificata e lesione del diritto di difesa, con richiesta di rimessione al primo giudice; contrasto dell'intervento con il PRG, il d.m. n. 1444/1968, la l.r. n. 11/1999 e le NTA comunali; mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, asseritamente realizzato senza permesso di costruire, considerata l'originaria destinazione dell'immobile a dormitorio per il personale ferroviario; erronea valutazione dell'esercizio dell'autotutela ai sensi dell'art. 21-novies l. n. 241/1990, sostenendo che il provvedimento comunale indicava la discrasia tra destinazione dichiarata e destinazione risultante agli atti, la non conformità urbanistica e l'incremento delle stanze. La società ha resistito, riproponendo i motivi assorbiti in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato l'annullamento disposto dal TAR, integrandone la motivazione. Ha dichiarato infondato il primo motivo: la decisione in forma semplificata può essere adottata anche prima della scadenza dei termini ordinari di costituzione, purché il contraddittorio sia assicurato dalla rituale notificazione e dal rispetto dei termini propri del giudizio cautelare, potendo l'udienza cautelare essere convertita in giudizio di merito. Non è quindi necessaria la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, perché attribuivano alla sentenza impugnata un contenuto diverso da quello effettivo. La SCIA non era diretta a realizzare un cambio di destinazione d'uso, ma costituiva una variante della CILA del 2020, avente a oggetto esclusivamente lievi modifiche interne e delle finiture cromatiche, interventi considerati neutrali rispetto alla classificazione urbanistica. Il tema della destinazione d'uso e del mutamento urbanisticamente rilevante non era pertanto decisivo rispetto all'oggetto della controversia. Il Collegio ha comunque precisato che, qualora la SCIA sia utilizzata fuori dal modello legale e per attività non riconducibili a quelle per cui è ammessa, essa non produce gli effetti tipici del regime della SCIA e non si consolida una posizione del segnalante; restano salvi i poteri generali di vigilanza, prevenzione e controllo edilizio previsti dall'art. 27 d.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 21, comma 2-bis, l. n. 241/1990. Nel caso concreto, tuttavia, il provvedimento comunale incideva su lavori di manutenzione straordinaria e non indicava uno specifico interesse pubblico idoneo a giustificare l'autotutela rispetto a tali lavori. L'appello è stato quindi respinto. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La decisione in forma semplificata può essere adottata anche senza che siano scaduti i termini ordinari di costituzione, se il contraddittorio è assicurato secondo i termini del giudizio cautelare.
art. 105 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Non ricorrono i presupposti per la rimessione al primo giudice quando la definizione semplificata non ha leso il contraddittorio.
art. 21, comma 2-bis, l. 241/1990
… dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20
Restano salve le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo previste dalla normativa di settore, anche dopo l'inizio dell'attività mediante SCIA.
art. 27 d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
I poteri di vigilanza, prevenzione e controllo sull'attività urbanistico-edilizia restano esercitabili quando l'attività sia svolta in assenza o difformità dal titolo, senza essere subordinati ai limiti temporali propri dell'autotutela sulla SCIA.
art. 21-novies l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L'esercizio dell'autotutela richiede la motivazione sui relativi presupposti, incluso l'interesse pubblico idoneo a giustificare l'incisione della posizione del privato; nel caso concreto tale interesse non era stato adeguatamente indicato rispetto a lavori di manutenzione straordinaria.
art. 22, comma 1, d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato dal Comune quale parametro della necessaria conformità della SCIA agli strumenti urbanistici e alla disciplina edilizia vigente, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse.
art. 6-bis d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce il titolo edilizio utilizzato per gli interventi di manutenzione straordinaria avviati nel 2020, rispetto ai quali la SCIA successiva è stata qualificata come mera variante.
Massime di principio
- La sentenza in forma semplificata può essere pronunciata anche prima della scadenza dei termini ordinari di costituzione delle parti, purché la notificazione del ricorso e il rispetto dei termini propri del giudizio cautelare abbiano assicurato il contraddittorio; la scelta della definizione immediata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
- Il motivo d'appello è inammissibile per carenza di interesse quando censura una statuizione attribuendo alla sentenza impugnata un contenuto diverso da quello effettivamente risultante dal dispositivo e dalla motivazione.
- La SCIA produce gli effetti tipici del relativo regime soltanto se l'attività concretamente intrapresa è riconducibile al modello legale per il quale lo strumento è previsto; in caso di uso della SCIA fuori dal suo ambito applicativo, non si consolida la posizione del segnalante e l'amministrazione conserva i poteri generali di vigilanza, prevenzione e controllo edilizio.
- I poteri di vigilanza, prevenzione e controllo sull'attività urbanistico-edilizia restano distinti dal potere di autotutela sulla SCIA e possono essere esercitati anche quando l'attività sia già iniziata, nei casi di attività edilizia eseguita in assenza o difformità dal titolo.
- L'annullamento in autotutela di una SCIA relativa a interventi di manutenzione straordinaria deve indicare uno specifico interesse pubblico che giustifichi l'incisione della posizione del privato; la mera contestazione della destinazione d'uso o della conformità urbanistica non è sufficiente quando la SCIA riguarda soltanto modifiche interne e finiture neutrali rispetto alla classificazione urbanistica.
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