Cassazione Penale, Sentenza n. 42498/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione per presunta violazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989 (commi 2-bis e 3) e carenza di motivazione: si censura che la convalida dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria è intervenuta dopo solo 10 minuti dallo spirare del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, impedendo il pieno esercizio del diritto di difesa; inoltre si sosteneva che il GIP non avrebbe tenuto conto di due memorie difensive depositate dallo stesso giorno (pervenute alle ore 9:56 e 10:50), prima della convalida alle 11:10, e che mancava motivazione adeguata rispetto a tali deduzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Pur ribadendo che la disciplina e la giurisprudenza riconoscono un termine minimo di 48 ore tra notifica del provvedimento e convalida per consentire l'effettiva interlocuzione, la Corte ha osservato che il ricorrente non ha descritto il contenuto delle memorie difensive né indicato quale argomento decisivo fosse contenuto in esse e non valutato dal GIP. Perciò il motivo risultava generico e inammissibile. In conseguenza è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 23 dicembre 1989, n. 401 (c.d. "Daspo")
La Corte richiama il principio che tra la notifica del provvedimento del Questore e la convalida da parte del GIP deve intercorrere un termine minimo di 48 ore per permettere l'effettiva possibilità di difesa e la presentazione di memorie; il giudice della convalida deve considerare e, se necessario, confutare le deduzioni difensive per garantire l'effettività del diritto di difesa.
codice di procedura penale
Articolo invocato per la condanna alle spese e all'ammenda (versamento alla Cassa delle ammende) a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il termine minimo di 48 ore tra notifica del provvedimento amministrativo cautelare (es. Daspo) e la convalida giurisdizionale è inteso a garantire un'effettiva possibilità di difesa: memorie e deduzioni presentate in tale arco temporale devono poter essere valutate dal giudice della convalida.
- Se il ricorrente denuncia l'omessa valutazione di memorie difensive, in sede di impugnazione deve indicare espressamente il contenuto concreto delle memorie e spiegare perché tale contenuto avrebbe avuto rilevanza decisiva per la decisione; la mera affermazione dell'omessa valutazione è generica e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- La mancata considerazione di memorie difensive può rendere illegittimo il provvedimento di convalida, ma ciò deve essere dedotto in modo specifico e motivato: il rimedio impugnatorio richiede la dimostrazione della rilevanza sostanziale delle argomentazioni non valutate.
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario costruire il motivo con precisione fattuale e giuridica (riportando testi di memorie o indicandone gli argomenti chiave) per superare il filtro di ammissibilità; l'omissione di tale obbligo espone al rigetto per genericità e alle conseguenze economiche previste dalla legge.
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