Sentenza del 29/03/2017 n. 459 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento analitico presuntivo - D.P.R. n. 600/73, art. 39, c. 1, lett. d) - valore aggiunto per addetto - dato desunto dallo studio di settore - obbligo di contraddittorio - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso con cui l'Agenzia aveva determinato maggiori ricavi non dichiarati per 83.574 euro, contestando principalmente l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, l'errata indicazione dello studio di settore applicato e l'infondatezza del metodo di rideterminazione dei ricavi basato sul valore aggiunto per addetto. La Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto che l'accertamento fosse analitico-induttivo e non fondato direttamente sullo studio di settore, escludendo quindi l'obbligo di contraddittorio.
La decisione
La Commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto l'appello della società e annullato l'avviso di accertamento. Ha stabilito che l'utilizzo di parametri o studi di settore, compreso il dato del valore aggiunto per addetto, costituisce presupposto per un accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973 e rende necessario il contraddittorio preventivo con il contribuente. Poiché era pacifica la mancata instaurazione del contraddittorio, l'atto è stato dichiarato illegittimo e annullato. Le spese sono state compensate per la formazione recente dell'indirizzo giurisprudenziale.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lettera d)
Accertamento analitico-induttivo
L'accertamento analitico-induttivo può fondarsi su presunzioni qualificate e su dati standardizzati, ma quando utilizza parametri o studi di settore deve essere preceduto dal contraddittorio con il contribuente.
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181 e 187
Parametri o studi di settore
I parametri e gli studi di settore sono elaborazioni statistiche che possono costituire il presupposto per l'accertamento, ma non determinano automaticamente il reddito: devono essere applicati al caso concreto mediante confronto con il contribuente.
Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza n. 14288 del 13 luglio 2016
L'accertamento basato su studi di settore deve essere necessariamente svolto in contraddittorio; il contribuente può dimostrare, senza limitazioni di mezzi e contenuto, circostanze che rendano la propria attività diversa dal modello standard, mentre l'Amministrazione deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto.
Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza n. 3415 del 2015
Conferma la necessità del contraddittorio preventivo negli accertamenti fondati su parametri o studi di settore.
Codice di procedura civile, art. 360-bis, comma 1, n. 1
Richiamato nella nota della sentenza quale disposizione processuale collegata al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria determina maggiori ricavi utilizzando parametri, studi di settore o indicatori statistici come il valore aggiunto per addetto, sussiste l'obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente, anche se l'atto è formalmente qualificato come accertamento analitico-induttivo.
- Lo studio di settore non costituisce una prova automatica del maggior reddito: l'Ufficio deve dimostrare la concreta applicabilità dello standard all'attività accertata e motivare l'atto anche alla luce delle caratteristiche specifiche del contribuente.
- Il contribuente deve avere la possibilità di spiegare e provare, già nella fase amministrativa e poi in giudizio, le circostanze che rendono la propria attività non comparabile al modello statistico utilizzato.
- La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, quando l'accertamento si fonda su studi o parametri, comporta l'illegittimità dell'avviso e il suo annullamento.
- La corretta individuazione dello studio di settore e l'attendibilità del criterio utilizzato non sanano l'omissione del contraddittorio: il confronto preventivo è un requisito autonomo di legittimità.
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