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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15033/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente di un punto vendita per il rifiuto di indossare il gilet blu con il logo aziendale, imposto dalla società per ragioni di visibilità verso i clienti. I giudici di merito avevano ritenuto accertato l'obbligo di divisa, la reiterazione dell'infrazione e la correttezza della progressione sanzionatoria prevista dal CCNL commercio, fino al licenziamento dopo più contestazioni e sanzioni conservative; avevano inoltre escluso il diritto della lavoratrice a una qualifica superiore, negando che avesse svolto mansioni con effettiva responsabilità esecutiva. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: (1) violazione dell'art. 238 CCNL commercio, sostenendo che ai fini della recidiva l'"anno solare" dovesse essere riferito all'anno civile e non al decorso di 365 giorni dalla prima contestazione; (2) violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 116 CCNL commercio, assumendo che dalle risultanze istruttorie emergesse lo svolgimento di mansioni da buyer; (3) violazione dell'art. 113 CCNL commercio, deducendo la grande autonomia nell'esecuzione delle mansioni; (4) violazione dell'art. 115 c.p.c., errata percezione delle prove e difetto di motivazione ex art. 111 Cost., insistendo sul livello di autonomia dei buyer e sul concreto svolgimento di quel ruolo da parte sua.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico perché, trattandosi di censura sull'interpretazione di una clausola collettiva, la ricorrente avrebbe dovuto trascriverne il contenuto e indicare con precisione la sua localizzazione nei fascicoli, adempiendo agli oneri di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.; ha inoltre osservato che, quando la censura coinvolge atti processuali, documenti o deposizioni, è necessario riprodurne il contenuto e indicarne l'esatta collocazione. Gli altri motivi sono stati ritenuti inidonei a denunciare reali violazioni di legge, poiché miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. È stato anche ribadito che il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. sussiste solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente, non essendo più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 238 CCNL settore Commercio

    la censura sulla recidiva e sul significato di "anno solare" era inammissibile per difetto di specificità, perché la clausola non era stata trascritta né adeguatamente localizzata nel ricorso

  • art. 2103 c.c.

    richiamato come norma sulla qualificazione e sulle mansioni superiori, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rivalutare i fatti

  • art. 116 CCNL settore Commercio

    invocato a sostegno dell'assunto sullo svolgimento di mansioni da buyer, ma senza superare il limite del giudizio di legittimità

  • art. 113 CCNL settore Commercio

    richiamato per sostenere l'autonomia della lavoratrice nell'esecuzione delle mansioni, ma la censura è stata qualificata come richiesta di nuova valutazione del merito

  • art. 115 c.p.c.

    la doglianza sull'errata percezione delle prove non è stata ritenuta idonea a introdurre un vizio scrutinabile in cassazione nei termini prospettati

  • art. 111 Cost.

    il vizio di motivazione è configurabile solo in caso di mancanza grafica o apparente della motivazione, non per mera insufficienza o contraddittorietà

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    impone di indicare specificamente e riprodurre gli atti, documenti e prove rilevanti, con esatta localizzazione nei fascicoli

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    impone il deposito degli atti e documenti richiamati o comunque la loro precisa indicazione ai fini dell'ammissibilità

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la rubrica di violazione di legge non consente di mascherare censure di mero riesame del merito

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma, non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo in caso di motivazione assente, meramente apparente o incomprensibile

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    dà luogo, in caso di rigetto/inammissibilità, all'obbligo dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata nel dispositivo

  • d.l. n. 83 del 2012

    richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • L. n. 134 del 2012

    ha convertito il d.l. n. 83 del 2012, incidendo sul vizio di motivazione

  • Cass. S.U. n. 5698 del 2012

    richiamata sul principio di specificità e sulla necessità di localizzazione degli atti

  • Cass. S.U. n. 22726 del 2011

    richiamata per l'onere di indicazione/localizzazione degli atti e delle prove nel ricorso

  • Cass. n. 10992 del 2020

    richiamata a conferma dell'orientamento sugli oneri di specifica indicazione degli atti

  • Cass. n. 27686 del 2018

    richiamata sul divieto di trasformare la cassazione in un terzo grado di merito

  • Cass. S.U. n. 7931 del 2013

    richiamata sul riparto tra giudice di merito e giudice di legittimità nella valutazione delle prove

  • Cass. n. 14233 del 2015

    richiamata sul limite al sindacato di legittimità nella valutazione del materiale probatorio

  • Cass. n. 26860 del 2014

    richiamata sul divieto di rivalutazione dei fatti in cassazione

  • Cass. n. 3819 del 2020

    richiamata sulla nozione di motivazione mancante o meramente apparente

  • Cass. n. 23940 del 2017

    richiamata per escludere la deducibilità di censure di insufficienza e contraddittorietà della motivazione

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che censuri l'interpretazione di una clausola collettiva o la valutazione di atti e prove è indispensabile trascrivere il contenuto dell'atto o della clausola rilevante e indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio: la selezione delle fonti del convincimento e il giudizio di attendibilità delle prove restano riservati al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione sussiste soltanto quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente o incomprensibile; non sono più proponibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà motivazionale.
  • Quando il motivo di ricorso si fonda su documenti, testimonianze o atti processuali, l'onere di specificazione comprende non solo la riproduzione del contenuto rilevante, ma anche l'esatta indicazione della loro presenza nei fascicoli di parte o d'ufficio.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoMansioni e retribuzioneImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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