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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19636/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catania che lo aveva condannato per concorso nel trasporto/possesso di sostanza stupefacente (marijuana) in concorso con persona minorenne, contestando: 1) il rigetto della richiesta di definizione del processo con rito abbreviato dopo la modifica del capo di imputazione operata dal PM (correzione di dati quantitativi/descrittivi); 2) la presunta illegittima applicazione dell'art. 507 c.p.p., sostenendo che tale norma non potesse supplire a carenze del PM (rinuncia a testimoni per errore); 3) la qualificazione giuridica del fatto (sosteneva al più il reato di favoreggiamento ex art. 378 c.p.); 4) la mancata prova della sua conoscenza della minore età del coautore e dunque l'erronea applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 309/1990.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la modifica del capo di imputazione fosse una correzione di errore materiale (quantitativo/dato accessorio) già desumibile dagli atti investigativi e quindi non abbia mutato il 'fatto' tale da pregiudicare il diritto di difesa; perciò non sussisteva il diritto a essere rimesso in termini per il rito abbreviato. Ha inoltre confermato il consolidato potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 c.p.p., anche per prove che le parti non abbiano richiesto, come strumento di verifica dell'azione penale. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile come mera riproposizione delle argomentazioni già respinte in sede di appello; l'ultimo motivo (ignoranza della minore età del coautore) è stato respinto perché la Corte territoriale aveva accertato elementi fattuali (rapporto e accordi tra i due) incompatibili con l'ignoranza. Conseguentemente è rimasta ferma la condanna impugnata e il ricorrente è stato condannato alle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    Riferimento procedurale per il trattamento e la trattazione del ricorso; norma citata come parametro formale del rito/processo.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla partecipazione nel reato (concorso di persone), richiamata nell'imputazione a carico del ricorrente.

  • art. 112, comma 1, n. 4, cod. pen.

    art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen.

    Riferimento alla disposizione penale sul concorso di persone nella commissione del reato (richiamata nella imputazione).

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma del testo unico sugli stupefacenti relativa a delitti e sanzioni in materia di sostanze stupefacenti, richiamata nella condanna.

  • art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309/1990

    art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990

    Aggravante prevista quando il reato è commesso con la partecipazione di minore; la Corte ha ritenuto sussistente nonostante la contestazione dell'ignoranza dell'età, sulla base di elementi fattuali.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma che attribuisce al giudice il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova durante il dibattimento; la Corte ha ribadito che tale potere è pienamente esercitabile anche se le parti o il PM non hanno richiesto le prove, essendo strumento per garantire la completezza del compendio probatorio.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Disciplina relativa al 'mutamento del fatto' in appello/cassazione; la Corte ha interpretato che occorre una trasformazione radicale della fattispecie nei suoi elementi essenziali perché si configuri mutamento pregiudizievole per la difesa.

  • art. 516 e art. 130 cod. proc. pen.

    art. 516 e art. 130 cod. proc. pen.

    Art. 516 (mutamento del fatto rilevante) e art. 130 (correzione di errore materiale): la Corte ha distinto tra modifica descrittiva/errore materiale e vera mutazione del fatto che pregiudicherebbe la difesa.

  • art. 378 cod. pen.

    Norma sul favoreggiamento: citata come possibile riclassificazione del fatto dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la ricostruzione fattuale dei giudici di merito fosse incompatibile con tale qualificazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'onere delle spese e la sanzione economica (Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di spese e Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La correzione di dati accessori nel capo di imputazione (es. numero di dosi) che rispecchia elementi già presenti negli atti non configura di per sé un 'mutamento del fatto' ai sensi dell'art. 521 c.p.p.; per ottenere benefici processuali (es. riapertura termini per rito abbreviato) il ricorrente deve dimostrare un concreto pregiudizio alla difesa.
  • Il giudice può, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche se le parti o il PM non le hanno richieste: questo potere è legittimo e funzionale a garantire la completezza del compendio probatorio e il controllo sull'esercizio dell'azione penale.
  • In Cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a ripetere in forma letterale le stesse doglianze già esaminate e respinte in sede di merito: occorre una critica specifica e nuova della decisione impugnata.
  • La qualificazione giuridica del fatto (es. favoreggiamento vs. traffico/possesso) non può prevalere se la ricostruzione fattuale dei giudici di merito, basata su elementi probatori, esclude la diversa configurazione: per ottenere la riforma è necessario confutare i fatti accertati.
  • La prova della conoscenza della minore età di un coautore può essere formulata per via indiziaria (rapporto preesistente, accordi, ruoli svolti): l'assenza di una prova diretta non esclude la possibilità di ritenere accertata la consapevolezza laddove gli elementi fattuali lo consentano.

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