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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07475/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate, a seguito di PVC della Guardia di Finanza fondato su verbale ispettivo INPS, aveva contestato alla società l'omesso versamento delle ritenute su maggiori compensi corrisposti ai dipendenti per l'anno d'imposta 2007. La società aveva impugnato l'avviso di accertamento e gli atti conseguenti, sostenendo in sintesi: l'esistenza di un giudicato favorevole su annualità precedenti e analoghe, che avrebbe dovuto precludere il nuovo accertamento; l'inesistenza, nullità, annullabilità o inefficacia del verbale ispettivo INPS e degli atti derivati, per violazione delle regole sulle prove documentali e del Codice dell'amministrazione digitale; l'omessa o errata valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di merito. Il ricorso per cassazione era proposto da due soggetti: la società contribuente e un amministratore in proprio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'amministratore, perché non era stato parte nei gradi di merito ed era quindi privo di legittimazione a impugnare. Quanto alla società, ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'operatività del giudicato esterno invocato dalla contribuente, rilevando che la sentenza richiamata non era sopravvenuta rispetto alla decisione impugnata e che, comunque, riguardava circostanze di fatto peculiari di altra annualità, non automaticamente estensibili al diverso periodo d'imposta oggetto di causa. Ha poi ritenuto infondato il primo motivo, affermando che i dati estratti da sistemi informatici, una volta confluiti in verbale redatto da pubblici ufficiali, fanno fede fino a querela di falso quanto all'attestazione delle operazioni compiute, mentre i dati in sé restano liberamente apprezzabili dal giudice di merito. Ha infine dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché sotto l'apparente denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. Nessuna spesa è stata liquidata per difetto di attività difensiva dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 380.1 bis c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il primo motivo è stato ricondotto, pur senza puntuale indicazione, al vizio di violazione di legge

  • art. 116 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione la mera rivalutazione del materiale istruttorio, salvo i casi di uso di prove non dedotte, disattesa di prove legali o attribuzione di valore legale a prove che non lo hanno

  • art. 2712 c.c.

    il disconoscimento ex art. 2712 non era pertinente rispetto al verbale pubblico che attestava l'estrazione dei dati da sistema informatico

  • D.Lgs. n. 82/2005

    le norme del Codice dell'amministrazione digitale invocate non erano pertinenti al caso, perché disciplinano i requisiti di validità di scritture private, atti pubblici e copie informatiche

  • artt. 20, 21, 22, 23 e 71 D.Lgs. n. 82/2005

    richiamati dalla ricorrente ma ritenuti non decisivi rispetto alla natura probatoria del verbale ispettivo cartaceo redatto da pubblici ufficiali

  • art. 115 c.p.c.

    non è violato per il solo fatto che il giudice valuti diversamente le prove offerte dalle parti

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    la doglianza di omessa valutazione istruttoria è stata ritenuta inammissibile perché si traduceva in critica al merito della motivazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel primo motivo insieme alle norme sulla prova, ma senza che fosse ravvisato un reale vizio di riparto dell'onere probatorio

  • art. 20 D.Lgs. n. 82/2005

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla prova dei dati estratti in sede di verifica

  • art. 21 D.Lgs. n. 82/2005

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla prova dei dati estratti in sede di verifica

  • art. 22 D.Lgs. n. 82/2005

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla prova dei dati estratti in sede di verifica

  • art. 23 D.Lgs. n. 82/2005

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla prova dei dati estratti in sede di verifica

  • art. 71 D.Lgs. n. 82/2005

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla prova dei dati estratti in sede di verifica

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudicato esterno può spiegare efficacia anche in relazione ad annualità diverse, ma solo quando l'accertamento riguardi elementi a carattere tendenzialmente permanente o qualificazioni giuridiche destinate a valere per più periodi d'imposta; non opera invece automaticamente per fatti specifici e variabili da un anno all'altro.
  • L'eccezione di giudicato esterno, per essere utilmente spesa in cassazione, deve risultare riferita a una decisione sopravvenuta rispetto alla sentenza impugnata e deve essere stata dedotta nei gradi di merito, se del caso, in modo inequivoco.
  • I dati estratti e rielaborati da pubblici ufficiali durante una verifica non hanno, di per sé, efficacia di piena prova come documenti informatici; fa fede fino a querela di falso il verbale pubblico che attesta l'avvenuta estrazione e il contenuto dei dati, mentre la loro attendibilità intrinseca è rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo quando si deduca l'uso di prove non introdotte, la violazione di prove legali o l'attribuzione di valore di piena prova a elementi liberamente valutabili; non è invece consentita per contestare la mera ricostruzione dei fatti e la valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Il richiamo al Codice dell'amministrazione digitale non è pertinente quando la controversia riguarda non la validità formale del documento informatico, ma la forza probatoria del verbale redatto da pubblici ufficiali che ha recepito dati estratti da un sistema elettronico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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