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Sentenza

Sentenza n. 6078/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, tutti appartenenti, o già appartenenti alla Polizia, assunti dopo la nota riforma imposta con Legge 01.04.1981, n.121, “Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza” al riconoscimento effettivo della specificità del ruolo e dello stato giuridico di cui all'art. 19 della Legge 04.11.2010, n. 183. e rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 23 della Legge 121/1981, nella parte in cui prevede che “al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato” per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

Giustizia amministrativa202300330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di accertamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un ricorso collettivo per ottenere l'accertamento del diritto al riconoscimento effettivo della specificità del ruolo e dello stato giuridico prevista dall'art. 19 l. n. 183/2010, prospettando in sostanza l'equiordinazione del personale della Polizia di Stato al personale militare. Hanno chiesto, in via pregiudiziale, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 23, comma 5, l. n. 121/1981, nella parte in cui rende applicabili al personale della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla legge speciale, le norme sugli impiegati civili dello Stato, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost. I ricorrenti hanno dedotto una disparità di trattamento fondata sul diverso status ordinamentale, nonché la mancata realizzazione di una piena omogeneizzazione del regime giuridico, economico e previdenziale rispetto al personale militare, assumendo che il trattamento pensionistico della Polizia di Stato sarebbe deteriore. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato possibili profili di inammissibilità del ricorso collettivo per mancata prova dell'omogeneità delle situazioni, considerata la pluralità dei ruoli e la distinzione tra personale in servizio e in quiescenza, la genericità della domanda e l'assenza di un preciso tertium comparationis. Ha inoltre evidenziato un possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle modalità di calcolo e quantificazione dei trattamenti pensionistici, rientranti nella giurisdizione della Corte dei conti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato nel merito, prescindendo dall'esame dei prospettati profili di inammissibilità del ricorso collettivo e di genericità della domanda, nonché dal possibile difetto di giurisdizione sulle questioni relative al calcolo e alla quantificazione della pensione. La questione di legittimità costituzionale non è stata rimessa alla Corte costituzionale, poiché il collegio ha ritenuto manifestamente infondate le censure. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, il TAR ha affermato che il principio di uguaglianza non impone un'identica disciplina per situazioni non omogenee e che la persistente diversità dell'assetto ordinamentale tra forze di polizia a ordinamento civile e forze di polizia a ordinamento militare costituisce un fattore di differenziazione rilevante. Non esiste, pertanto, un principio di piena omogeneità regolatoria tra personale civile e militare del comparto sicurezza; le differenze di trattamento, anche previdenziale, possono essere ragionevoli in considerazione delle diverse caratteristiche dei rispettivi rapporti di impiego. I ricorrenti non hanno dimostrato l'assoluta identità delle situazioni poste a confronto, né hanno fornito un principio di prova dei concreti pregiudizi pensionistici lamentati. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione dell'esigua attività difensiva dell'amministrazione e della complessiva condotta processuale.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 5, l. 121/1981

    al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato

    La disposizione è stata censurata dai ricorrenti perché ritenuta fonte della disparità di trattamento rispetto al personale militare; il TAR ha ritenuto manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale.

  • art. 19 l. 183/2010

    Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e ai fini della definizione dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente

    Il riconoscimento legislativo della specificità del ruolo e dello stato giuridico non è stato interpretato come imposizione di una piena equiparazione o omogeneizzazione tra personale di polizia a ordinamento civile e personale militare.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di uguaglianza non impone una disciplina uniforme quando le situazioni comparate non sono omogenee; la diversità degli ordinamenti civile e militare può giustificare differenze di trattamento.

  • art. 36 Cost.

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti, ma il TAR non ha ravvisato elementi concreti idonei a dimostrare una lesione costituzionalmente rilevante derivante dal diverso trattamento previdenziale.

  • art. 97 Cost.

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti, senza che il TAR ravvisasse profili concreti di contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Il TAR ha rilevato, ma non esaminato perché assorbito dal rigetto nel merito, il possibile difetto dei presupposti del ricorso collettivo.

Massime di principio

  • Il riconoscimento legislativo della specificità del ruolo e dello stato giuridico delle forze di polizia non comporta, di per sé, un principio di piena omogeneità normativa, economica o previdenziale tra personale appartenente a corpi di polizia a ordinamento civile e personale appartenente a corpi a ordinamento militare.
  • Il principio di uguaglianza consente discipline differenziate quando le categorie poste a confronto non sono omogenee; la diversità strutturale e complessiva dei rispettivi ordinamenti costituisce un fattore idoneo a giustificare differenze di trattamento, anche previdenziale.
  • La deduzione di un trattamento pensionistico deteriore rispetto a quello di una categoria comparabile non è sufficiente a fondare una censura di illegittimità costituzionale o una domanda di equiparazione se il ricorrente non individua un preciso tertium comparationis e non offre almeno un principio di prova dei concreti pregiudizi subiti.
  • Le controversie concernenti il calcolo della base pensionistica e la quantificazione del trattamento previdenziale appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto attengono al rapporto previdenziale e all'ammontare della pensione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTrattamento economico e previdenzialeRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereQuestione di legittimità costituzionalePrincipio di legalità e tipicità

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