Cassazione Civile, Ordinanza n. 28454/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società partecipata)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TOSAP per l’annualità 2011 relativo all’area di piazzale Ungheria a Palermo, adibita a parcheggio pubblico a tariffa oraria. La società gestore aveva impugnato l’atto sostenendo che l’occupazione dell’area fosse riconducibile al Comune, per conto del quale essa svolgeva il servizio, e che quindi dovesse operare l’esenzione prevista per gli enti pubblici dall’art. 49 del d.lgs. n. 507 del 1993. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva invece accolto l’appello della società, ritenendo che essa non occupasse né detenesse le aree in proprio, ma fosse solo gestore del servizio e che l’istituzione delle zone blu rientrasse in un piano comunale per finalità pubbliche, con conseguente applicazione dell’esenzione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell’art. 49 d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che l’esenzione presuppone che l’occupazione sia ascrivibile al soggetto esente e non al concessionario; secondo, violazione degli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 504/1993, censurando l’interpretazione della convenzione e negando che una società partecipata possa essere considerata mera articolazione dell’ente locale ai fini dell’esenzione. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, allegando che, a seguito di un accordo intervenuto con il Comune nel 2023, l’ente aveva annullato gli avvisi di accertamento TOSAP, incluso quello oggetto del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’atto impositivo era stato annullato dal Comune in esecuzione di un accordo intervenuto tra le parti e che, pertanto, era venuto meno l’interesse sostanziale oggetto della tutela giurisdizionale. Ha quindi dichiarato il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, ha compensato le spese del giudizio di cassazione e ha escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la declaratoria di cessazione della materia del contendere non rientra tra le ipotesi che determinano il raddoppio del contributo.
Norme richiamate
art. 49 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
l’esenzione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in favore dello Stato e degli altri enti pubblici è norma di agevolazione di stretta interpretazione e opera solo se l’occupazione sia ascrivibile al soggetto esente, non al concessionario o gestore
artt. 38 e 39 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 504
richiamati come norme che il ricorrente assumeva erroneamente interpretate nella lettura della convenzione tra Comune e società gestrice del parcheggio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude con dichiarazione di cessazione della materia del contendere
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato, richiamato dalla Corte nei limiti applicativi
art. 49 d.lgs. n. 507 del 1993
richiamato dalla Corte e dalla giurisprudenza citata come esenzione non estensibile oltre i soggetti e i presupposti espressamente previsti
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, l’atto impositivo impugnato viene annullato dall’ente impositore in esecuzione di un accordo tra le parti, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere perché viene meno l’oggetto sostanziale della controversia.
- Le esenzioni o agevolazioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a soggetti diversi da quelli espressamente contemplati dalla norma, anche se il servizio sia svolto nell’interesse dell’ente pubblico.
- Ai fini dell’esenzione da un tributo collegato all’occupazione di spazi pubblici, rileva l’effettiva imputabilità dell’occupazione al soggetto che invoca il beneficio, non la mera titolarità pubblica del bene o la natura pubblicistica del servizio gestito.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere esclude il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o per la declaratoria ordinaria di inammissibilità del ricorso.
- La sopravvenuta eliminazione dell’atto impugnato comporta il venir meno dell’interesse alla decisione e travolge l’efficacia della sentenza impugnata.
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