Cassazione Civile, Ordinanza n. 28286/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva da un avviso di accertamento per l'anno 2010 con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IVA e IRAP, un maggior reddito d'impresa, irrogando sanzioni, e da ulteriori avvisi emessi nei confronti dei soci della società. Secondo l'Ufficio, i redditi formalmente riferiti a una diversa struttura operante nell'ambito dell'attività di palestra sarebbero stati in realtà imputabili alla società ricorrente perché la stessa sarebbe stata il reale soggetto titolare dei proventi, in presenza di una interposizione meramente fittizia della diversa entità. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia, confermando l'annullamento degli accertamenti. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza per motivazione solo apparente e la violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere probatorio, lamentando che la CTR avesse omesso di valutare gli indizi offerti a sostegno della natura interposta del soggetto formalmente titolare dei redditi. Tuttavia, in pendenza del giudizio di legittimità, tutti i contribuenti hanno presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, con pagamento delle rate dovute, senza che l'Agenzia notificasse diniego e senza istanza di trattazione entro il termine previsto.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, rilevando che la definizione agevolata era stata validamente perfezionata e che non risultava alcun diniego dell'Ufficio né domanda di prosecuzione del giudizio nel termine di legge. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e che non ricorrono i presupposti per il c.d. doppio contributo unificato, istituto applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata a fondamento della censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente dedotto contro la sentenza della CTR.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base della contestazione sull'interposizione nella imputazione dei redditi.
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nell'accertamento fondato su elementi indiziari.
art. 2727 c.c.
richiamato con riferimento alla prova presuntiva e alla gravità, precisione e concordanza degli indizi.
art. 2729 c.c.
richiamato con riferimento all'utilizzo delle presunzioni semplici nell'accertamento tributario.
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente per denunciare l'erronea valutazione delle risultanze probatorie.
art. 6 d.l. n. 119/2018 conv. dalla l. n. 136/2018
comma 12; comma 13; ult. periodo
la presentazione dell'istanza di definizione agevolata e il pagamento delle rate, in assenza di diniego dell'Ufficio e di istanza di trattazione nel termine, determinano l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando validamente perfezionata e non seguita da diniego dell'Ufficio né da tempestiva istanza di trattazione, comporta l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- L'accertamento fondato su interposizione soggettiva può essere sostenuto anche tramite presunzioni, ma la doglianza sulla mancata valutazione degli indizi diviene irrilevante se il giudizio si estingue per sopravvenuta definizione della lite.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del processo, poiché la previsione ha natura lato sensu sanzionatoria ed è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- In presenza di cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale prevista dalla normativa sulla definizione e restano a carico della parte che le ha anticipate.
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