Sentenza n. 4948/2026 - Napoli, Sezione 6
per la declaratoria di illegittimità e per l’annullamento del silenzio serbato sulla istanza di accesso a mezzo pec al Comune di Teverola in data 10.3.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accesso documentale presentata il 10 marzo 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio, destinatario di una richiesta comunale di pagamento di euro 1.045,00 per il servizio idrico integrato relativo all’anno 2020, chiedeva l’accesso a documenti riguardanti il contratto di fornitura, la situazione dei pagamenti, le fatture, gli avvisi di accertamento esecutivo, le notifiche, i solleciti, gli atti di pignoramento, le messe in mora e gli atti interruttivi della prescrizione. L’istanza era volta a ricostruire l’iter seguito dal Comune nell’adozione e notificazione dell’atto di riscossione e a verificare la legittimità della pretesa creditoria, anche in vista dell’eventuale esercizio di iniziative difensive. Il Comune non rispondeva, determinando il silenzio contestato. Il ricorrente deduceva la propria legittimazione e l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione, in quanto soggetto passivo della pretesa comunale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente il collegamento tra i documenti richiesti e la posizione giuridica del condominio, soggetto destinatario della pretesa creditoria comunale. L’interesse all’accesso è stato qualificato come diretto, concreto e attuale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990, poiché la conoscenza degli atti era necessaria per ricostruire il procedimento di formazione e notificazione della richiesta di pagamento e per consentire al condominio di valutare le proprie eventuali difese. Il giudice ha precisato che l’accesso difensivo e strumentale non presuppone la previa instaurazione di un giudizio né la certezza che un’impugnazione sarà successivamente proposta. Il silenzio dell’amministrazione ha leso l’interesse conoscitivo e impedito la verifica della correttezza dell’azione amministrativa. Il Comune è stato ordinato a esibire la documentazione richiesta, oppure ad attestare l’inesistenza o il mancato possesso degli atti, consentendo l’estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Caserta o un dirigente da lui delegato, con termine di ulteriori trenta giorni per l’esecuzione. Le spese sono state compensate, considerato che alcuni documenti avrebbero potuto essere già nella disponibilità del condominio.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale
La posizione di chi è destinatario di una pretesa creditoria dell’amministrazione e necessita dei documenti per ricostruire l’iter di formazione e notificazione dell’atto integra un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio
La sentenza di accoglimento dell’azione di accesso può imporre specifici obblighi di esibizione e di attestazione dell’inesistenza o del mancato possesso dei documenti.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza
Il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
Massime di principio
- Il soggetto destinatario di una pretesa creditoria della pubblica amministrazione ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti relativi alla formazione, notificazione e riscossione della pretesa, quando la conoscenza dei documenti è funzionale alla verifica della sua legittimità e all’esercizio delle proprie difese.
- L’accesso documentale funzionale alla tutela di una situazione giuridica non richiede che il richiedente abbia già instaurato un giudizio né che sia certa la successiva proposizione di un’impugnazione; è sufficiente che l’ostensione sia strumentale a una valutazione preventiva delle iniziative difensive.
- In caso di accoglimento dell’azione avverso il silenzio sull’istanza di accesso, il giudice può ordinare all’amministrazione di esibire i documenti, consentire l’estrazione di copia oppure attestare specificamente la loro inesistenza o il mancato possesso.
- Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di cognizione, con effetto dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere, al fine di assicurare l’effettività della tutela accordata.
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