Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11975/2020 del 19/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (rivendicante)

La controversia

La ricorrente aveva convenuto in giudizio il fratello e la cognata chiedendo l’accertamento della proprietà di una villetta. Sosteneva di aver acquistato nel 1946, quando era minorenne, una casetta prefabbricata vinta in un concorso, collocata su un’area concessa in affitto dal Comune al padre nel 1950. Dopo il trasferimento della ricorrente, nella casa erano rimasti la madre e il fratello con la propria famiglia; nel tempo il fabbricato era stato ristrutturato e ampliato. Il fratello e i suoi familiari avevano resistito e chiesto, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’acquisto per usucapione. Il Comune era intervenuto chiedendo l’accertamento della propria esclusiva proprietà tanto dell’area, acquistata nel 1927, quanto del fabbricato, per accessione. Il Tribunale aveva accolto le domande comunali e rigettato quelle private; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 742/2014 depositata il 20 febbraio 2014, aveva respinto gli appelli. Aveva ritenuto che la casetta originaria non esistesse più e che al suo posto fosse stato realizzato, dagli anni Ottanta, un fabbricato in muratura, divenuto proprietà comunale per accessione. Quanto alla ricorrente, aveva inoltre considerato tardiva la domanda di usucapione, proposta per la prima volta con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5; aveva aggiunto, sul merito, che non vi era continuità del possesso tra il prefabbricato e la villetta e che l’assenza di titoli edilizi impediva l’usucapione. In Cassazione la ricorrente ha proposto sei motivi: i primi due contestavano, rispettivamente, l’omesso esame e la ricostruzione della discontinuità tra i fabbricati, nonché la violazione delle norme sulla proprietà; il terzo denunciava violazione degli artt. 100 e 934 c.c., richiamando una delibera comunale del 27 settembre 1999 che avrebbe offerto in vendita i lotti ai proprietari degli immobili e la prosecuzione della riscossione del canone dopo la scadenza, nel 1975, della concessione venticinquennale; il quarto censurava la declaratoria di novità e tardività della domanda di usucapione, sostenendo che la domanda di accertamento della proprietà era stata formulata fin dall’atto introduttivo e che l’usucapione costituiva soltanto un diverso titolo d’acquisto; il quinto e il sesto lamentavano la mancata ammissione delle prove, rispettivamente sotto il profilo del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e della violazione dell’art. 115 c.p.c., con richiamo anche all’art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo, rigettato i primi tre e dichiarato assorbiti il quinto e il sesto. Ha ritenuto che l’atto introduttivo chiedesse in modo inequivoco l’accertamento della proprietà dell’immobile, comprensivo del fabbricato e dell’area, e che la successiva deduzione dell’usucapione costituisse soltanto l’indicazione di un diverso titolo d’acquisto di un diritto reale autodeterminato, senza mutamento della domanda. Le considerazioni della Corte d’appello sull’infondatezza dell’usucapione, formulate dopo aver dichiarato inammissibile la domanda, non avevano portata decisoria e non impedivano l’accoglimento del motivo. I primi due motivi sono stati respinti: il primo sollecitava una diversa valutazione delle risultanze di fatto e non individuava l’omesso esame di un fatto storico decisivo; il secondo non censurava la ratio decidendi, fondata sull’accertata diversità tra il prefabbricato non più esistente e la villetta attuale. Il terzo è stato disatteso: la censura relativa all’interesse ad agire del Comune era inammissibile perché nuova e fondata su circostanze non accertabili in Cassazione, e comunque infondata; la prosecuzione dell’incasso dei canoni non dimostrava il rinnovo della concessione e, in ogni caso, non risultava dedotta una concessione costitutiva di un diritto di superficie idoneo a impedire l’accessione. I motivi quinto e sesto, relativi alle prove, sono stati assorbiti. La sentenza è stata cassata in relazione al quarto motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. La domanda di usucapione dovrà quindi essere esaminata nel merito dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    La censura risulta dunque inammissibile, perchè, come questa Corte ha più volte affermato già sotto la vigenza del testo previgente dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

    Il vizio di omesso esame non consente di chiedere alla Cassazione una nuova valutazione complessiva delle prove o di sostituire la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito con quella proposta dalla parte.

  • art. 934 c.c.

    In secondo luogo va comunque considerato che l’eventuale rinnovo tacito della concessione, ove anche dimostrato, risulterebbe irrilevante, giacchè la ricorrente non deduce – nè precisa di aver dedotto in sede di merito – che detta concessione avesse ad oggetto la costituzione temporanea di un diritto di superficie (vale a dire l’attribuzione al privato del diritto ad edificare sul suolo e mantenere la proprietà del fabbricato distinta da quella del suolo), ma fa riferimento ad un atto (che nelle pagg. 2 e 23 del ricorso viene qualificato come “contratto di affitto”, senza peraltro alcuna specifica illustrazione del relativo contenuto), attributivo del diritto personale di tenere sul suolo un prefabbricato; atto evidentemente diverso dall’attribuzione di un diritto temporaneo di superficie, con la conseguenza che il rapporto da esso derivante non avrebbe impedito l’operatività dell’art. 934 c.c. nell’ipotesi, che il giudice di merito ha accertato essersi verificata nella specie, di realizzazione di una costruzione in luogo del preesistente prefabbricato.

    Un rapporto di affitto o un diritto personale di tenere un prefabbricato sul terreno, diversamente da un diritto di superficie, non impedisce l’operatività dell’accessione quando venga realizzata una nuova costruzione in luogo del manufatto preesistente.

  • art. 100 c.p.c.

    L’inammissibilità discende dal rilievo che la questione della carenza di interesse ad agire del comune di Milano non è trattata nella sentenza, nè la ricorrente riferisce di averla dedotta in sede di merito, nè essa può essere delibata per la prima volta in sede di legittimità, giacchè si fonda su circostanze di fatto (relative all’adozione di un piano municipale di vendita dei lotti costituenti l’area del (OMISSIS)) che non emergono dalla sentenza gravata e che non possono formare oggetto di accertamento in questa sede.

    La carenza d’interesse ad agire non può essere esaminata per la prima volta in Cassazione quando la relativa deduzione dipende da circostanze di fatto non accertate nella sentenza impugnata.

  • art. 183 c.p.c., comma 5

    Il fatto che solo nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, l’attrice abbia dedotto l’usucapione come modo di acquisto del proprio diritto di proprietà sull’immobile de quo, non determina, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, alcuna mutatio libelli; è, infatti, fermo insegnamento di questa Corte, da ultimo ribadito ancora nella sentenza n. 23565/19, che la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti “autodeterminati”, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l’oggetto, con la conseguenza che la “causa petendi” delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo – contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. – che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l’effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova.

    Nelle azioni relative a diritti reali autodeterminati, la causa petendi è identificata dal diritto e dal bene che ne è oggetto, non dal titolo di acquisto. La deduzione successiva di un diverso titolo, quale l’usucapione, non muta quindi la domanda già proposta e rileva ai fini della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    Il quinto ed il sesto motivo devono giudicarsi assorbiti dall’accoglimento del quarto.

    La Corte non ha deciso nel merito la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c., avendola dichiarata assorbita dall’accoglimento del motivo sulla tardività della domanda di usucapione.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    In sostanza la censura veicolata nel secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento perchè la denunciata violazione di legge presuppone una ricostruzione dei fatti di causa diversa da quella posta a fondamento della decisione della Corte territoriale, come espressamente dichiarato nello stesso ricorso, là dove, a pag. 14, si legge: “L’omesso (o comunque carente) esame, da parte della Corte di merito del “fatto” di cui al punto che precede si è, ovviamente, riverberato sulla erronea applicazione, alla fattispecie, delle norme che regolano, nel nostro ordinamento, l’istituto della proprietà”.

    La denuncia di violazione di legge non può essere accolta quando presuppone una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dal giudice di merito.

  • art. 42 Cost.

    Il motivo non indica specifici errori in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa nella interpretazione dell’art. 42 Cost. e art. 833 c.c. e, in definitiva, non attinge la ratio decidendi, la quale consiste nel giudizio di fatto (non censurabile con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 e, peraltro, autonomamente, anche se sterilmente, censurato con il primo mezzo di ricorso) secondo cui la attuale villetta era una cosa diversa dall’originario (e non più esistente) prefabbricato.

    La Corte ha rilevato che la norma costituzionale non era stata oggetto di una specifica censura idonea a incidere sulla ragione decisoria fondata sull’accertata diversità materiale tra il fabbricato attuale e il prefabbricato originario.

  • art. 833 c.c.

    Il motivo non indica specifici errori in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa nella interpretazione dell’art. 42 Cost. e art. 833 c.c. e, in definitiva, non attinge la ratio decidendi, la quale consiste nel giudizio di fatto (non censurabile con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 e, peraltro, autonomamente, anche se sterilmente, censurato con il primo mezzo di ricorso) secondo cui la attuale villetta era una cosa diversa dall’originario (e non più esistente) prefabbricato.

    La censura riferita alla disposizione non è stata accolta perché non individuava un errore interpretativo e non attaccava la ratio decidendi, basata sulla diversità tra la villetta esistente e il prefabbricato non più esistente.

  • art. 160 c.p.c., n. 5

    Il quinto ed il sesto motivo devono giudicarsi assorbiti dall’accoglimento del quarto.

    La censura formulata con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 non è stata esaminata nel merito, perché assorbita dall’accoglimento del motivo relativo alla domanda di usucapione.

  • art. 6 CEDU

    Il quinto ed il sesto motivo devono giudicarsi assorbiti dall’accoglimento del quarto.

    La questione relativa all’art. 6 CEDU, proposta con la censura sulla mancata ammissione delle prove, è rimasta assorbita e non è stata decisa nel merito.

Massime di principio

  • La proprietà e gli altri diritti reali di godimento sono diritti autodeterminati: la domanda che ne chiede l’accertamento è individuata dal contenuto del diritto e dal bene che ne è oggetto, non dal titolo di acquisto. La successiva allegazione di un diverso titolo, compresa l’usucapione, non comporta mutamento della domanda, ma attiene alla prova del diritto dedotto.
  • Dopo una declaratoria d’inammissibilità che esaurisce la potestas iudicandi sul merito, le ulteriori argomentazioni sulla fondatezza della domanda hanno carattere privo di portata decisoria e non devono essere autonomamente impugnate.
  • Il ricorso per cassazione non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze processuali o nella sostituzione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito con una diversa lettura proposta dalla parte.
  • La denuncia di violazione di legge non è idonea a censurare la decisione quando postula una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dal giudice di merito, né quando non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La prosecuzione della riscossione di canoni dopo la scadenza di una concessione non dimostra, di per sé, il rinnovo della concessione; inoltre, un titolo personale che consente di tenere un manufatto sul suolo non equivale alla costituzione di un diritto di superficie e non impedisce l’accessione di una nuova costruzione.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.