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Sentenza

Sentenza n. 7392/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di aggiunta al cognome paterno del cognome materno nella declinazione maschile; sentenza del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto il ricorso contro il diniego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente cambio cognome)

Prevale il privato

La controversia

L’interessato aveva chiesto di aggiungere al cognome paterno il cognome materno russo, «Orlova», nella declinazione maschile «Orlov», per valorizzare il contributo del ramo materno nella propria crescita e prevenirne l’estinzione con la morte della madre. L’amministrazione aveva ritenuto accoglibile l’istanza soltanto con l’aggiunta del cognome nella forma letterale femminile, sul presupposto che l’ordinamento italiano non collega il cognome al genere. Il TAR aveva respinto il ricorso, reputando legittimo il bilanciamento tra l’interesse del richiedente e l’interesse pubblico alla stabilità e alla funzione identificativa del cognome. In appello sono stati dedotti, con due motivi, violazione degli artt. 2 e 3 Cost., degli artt. 8 e 14 CEDU e dell’art. 89 d.P.R. 396/2000, nonché illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e carenza o apparenza della motivazione. L’appellante ha sostenuto che imporre la forma femminile a un uomo ledesse l’identità personale e che l’amministrazione non avesse adeguatamente considerato tale interesse nel bilanciamento.

La decisione

L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR riformata; è stato accolto il ricorso di primo grado e annullato il diniego. La Sezione ha rilevato che l’art. 89 d.P.R. 396/2000 attribuisce al Prefetto una discrezionalità da esercitare bilanciando l’interesse del richiedente con quello pubblico, ma che il cognome esprime anche l’identità personale e può veicolare significati ulteriori, tra cui la continuità del ramo familiare. Nel caso concreto, l’interesse del richiedente era meritevole di tutela e non risultava realmente antagonista alla funzione identificativa del cognome. La valutazione amministrativa era viziata perché assumeva come decisivo il solo dato formale dell’ordinamento italiano, senza considerare il significato culturale e la percezione sociale del cognome russo: secondo la comune consapevolezza culturale, la forma «Orlova» è femminile e, attribuita a un uomo, avrebbe prodotto un contrasto percepibile tra cognome e genere, ledendo l’identità e generando proprio l’effetto decettivo che l’amministrazione intendeva evitare. Inoltre, l’amministrazione non poteva esaurire il bilanciamento nella funzione identificativa, trascurando gli ulteriori significati tutelati dall’art. 89. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la peculiarità e la parziale novità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 89 d.P.R. 396/2000

    Nel momento in cui si reputa legittima, come l’amministrazione ha fatto, l’aggiunta di un cognome (materno) non italiano, tale aggiunta non può che essere operata, in relazione al genere, secondo le regole proprie di quella lingua di origine e di quella cultura, che consentono di meglio definire l’identità del soggetto.

    Il potere prefettizio di autorizzare il cambiamento o l’aggiunta del cognome deve essere esercitato considerando sia la funzione identificativa sia i significati identitari e culturali del cognome. Se è consentita l’aggiunta di un cognome straniero, la sua forma va valutata anche secondo le regole linguistiche e culturali del Paese d’origine, quando rilevanti per l’identità del richiedente.

  • art. 2 Cost.

    Il cognome ha assunto un aspetto fondamentale della personalità dell’individuo e, come tale, la richiesta di modifica presentata dall’interessato deve essere esaminata in modo scrupoloso ed approfondito dalla P.A.; la valutazione finale di rigetto è frutto di una discrezionalità circoscritta all’individuazione di puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell’interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio nome o cognome ritenuto anch’esso meritevole di tutela dall’ordinamento (…….).

    Il diritto all’identità personale, di cui il cognome è espressione, impone un esame scrupoloso della richiesta di modifica. Il rigetto è legittimo solo se giustificato da puntuali ragioni di pubblico interesse idonee a prevalere sull’interesse privato meritevole di tutela.

  • artt. 8 e 14 CEDU

    L’appellante contesta fondamentalmente che la sentenza impugnata non abbia colto come la condizione apposta al provvedimento abbia frustrato la pretesa all’identità personale, perché l’aggiunta di un cognome declinato al femminile, per un soggetto di sesso maschile, comporta una evidente lesione di tale interesse.

    La sentenza richiama le disposizioni convenzionali nell’ambito della censura relativa all’identità personale e alla discriminazione, ma non formula una distinta interpretazione delle norme CEDU; la decisione è fondata sul bilanciamento richiesto dall’art. 89 d.P.R. 396/2000 e sulla tutela dell’identità personale.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella peculiarità e parziale novità della fattispecie dedotta.

    La compensazione delle spese è stata disposta per la peculiarità e la parziale novità della fattispecie, considerate ragioni analoghe a quelle gravi ed eccezionali che giustificano la compensazione.

  • art. 92 c.p.c.

    Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella peculiarità e parziale novità della fattispecie dedotta.

    È consentita la compensazione delle spese, anche in presenza di una parte prevalente, quando ricorrono ragioni gravi ed eccezionali analoghe, individuate nel caso concreto nella peculiarità e parziale novità della fattispecie.

Massime di principio

  • La discrezionalità prefettizia sulle istanze di cambiamento o aggiunta del cognome richiede un bilanciamento effettivo tra l’interesse del richiedente e l’interesse pubblico alla stabilità e identificabilità della persona; il rigetto deve fondarsi su puntuali ragioni di pubblico interesse e non può trascurare che il cognome esprime l’identità personale e può veicolare ulteriori significati familiari.
  • Quando l’amministrazione autorizza l’aggiunta di un cognome straniero, la valutazione della sua funzione identificativa deve considerare il significato culturale e la percezione sociale della forma linguistica adottata, compresa la declinazione legata al genere nella lingua d’origine, se tale significato è mediamente conoscibile nella società italiana.
  • Non è legittimo imporre a un uomo l’aggiunta della forma femminile di un cognome straniero sulla sola base dell’assenza nell’ordinamento italiano di un collegamento formale tra cognome e genere: una simile condizione può ledere l’identità personale e produrre un effetto identificativo fuorviante, in contrasto con la finalità pubblica invocata.
  • Nel bilanciamento previsto per l’aggiunta del cognome, la funzione identificativa non esaurisce gli interessi rilevanti: devono essere considerati anche i significati ulteriori del cognome, inclusa la valorizzazione e la continuità del ramo familiare.

Come è indicizzato

MaterieResponsabile del procedimento e competenza
RamiProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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