Ordinanza n. 3142/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 00308/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro una contestata variante edilizia e i relativi lavori
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte privata ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza con cui il TAR Calabria aveva negato la sospensione degli effetti degli atti contestati. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti contro la variante; emerge soltanto che la controversia riguarda una variante edilizia e i lavori da essa previsti. L'appellante chiedeva la concessione della tutela cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare all'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare. Ha ritenuto insussistente il pregiudizio grave e irreparabile, poiché i lavori oggetto della variante risultavano ormai quasi terminati sulla base della documentazione prodotta. Le questioni giuridiche sono state rimesse all'esame del TAR nella fase di merito. Il rigetto cautelare non pregiudica l'eventuale tutela finale: qualora il giudizio di merito sia favorevole alla ricorrente, dovrà essere ripristinata la situazione preesistente. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'imminente o quasi integrale ultimazione dei lavori può escludere la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile necessario per la concessione della misura cautelare.
- Il rigetto della tutela cautelare per difetto del periculum in mora non definisce le questioni di legittimità dell'atto impugnato, che restano demandate alla fase di merito.
- Il rigetto della misura cautelare non impedisce, in caso di successivo accoglimento del ricorso nel merito, l'adozione delle conseguenti misure ripristinatorie della situazione preesistente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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