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Ordinanza

Ordinanza n. 501/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto 02.12.25/Area I del Prefetto di Lodi - Divieto di detenzione armi - notificato in data 15.01.2026; - del decreto 2.2.26 Cat 6F/2026 del Questore di Lodi - Revoca licenza di porto di fucile ad uso caccia - notificato in data 21.2.26; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202601391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione armi e conseguente decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi e il conseguente decreto del Questore recante revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né le ragioni sostanziali poste dall'amministrazione a fondamento dei provvedimenti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Nel bilanciamento degli interessi, ha ritenuto prevalente, sotto il profilo del periculum in mora, l'interesse delle amministrazioni alla salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità pubblica. Ha tuttavia ritenuto che le esigenze cautelari prospettate potessero essere adeguatamente salvaguardate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica per il 21 ottobre 2026. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente, nell'ambito della fase cautelare, di fissare sollecitamente la trattazione del merito quando tale definizione sia idonea a salvaguardare le esigenze cautelari prospettate.

Massime di principio

  • Nella valutazione della domanda cautelare contro un divieto prefettizio di detenzione di armi e contro la conseguente revoca della licenza di porto d'armi, l'interesse pubblico alla salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità pubblica può prevalere, sotto il profilo del periculum in mora, sull'interesse privato alla sospensione degli atti.
  • Quando le esigenze cautelari dedotte non giustificano la sospensione immediata degli atti, ma possono essere adeguatamente tutelate attraverso una rapida decisione sul merito, il giudice amministrativo può respingere l'istanza cautelare e fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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