Sentenza n. 2338/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto BESS e opere connesse
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 9 agosto 2024 un'istanza ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 387/2003 per ottenere l'autorizzazione unica relativa a un impianto di accumulo energetico da realizzare nel Comune di Belpasso. L'amministrazione ha formulato varie richieste di integrazione documentale, alle quali la società ha risposto, e soltanto nel settembre 2025 ha dichiarato la procedibilità e indetto la conferenza di servizi asincrona. Gli enti coinvolti hanno espresso determinazioni favorevoli, ma l'amministrazione non ha adottato il provvedimento conclusivo, neppure dopo la diffida del 24 aprile 2026. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 9 d.lgs. 190/2024, dell'art. 12 d.lgs. 387/2003, degli artt. 1, 2 e 14-bis l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dei principi di imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità. Ha sostenuto che, sia applicando la disciplina previgente sia quella sopravvenuta, i termini per la verifica della completezza documentale, per lo svolgimento della conferenza di servizi e per la conclusione del procedimento erano ampiamente scaduti. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha depositato la determinazione conclusiva positiva della conferenza di servizi del 15 maggio 2026, riservandosi di trasmettere il provvedimento finale, che tuttavia non risultava ancora emesso e notificato alla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrato il silenzio-inadempimento perché l'amministrazione, a fronte di un'istanza formale diretta a sollecitare l'esercizio di un potere pubblico, aveva l'obbligo di concludere il procedimento entro i termini applicabili. Tale obbligo sussisteva indipendentemente dal contenuto discrezionale del provvedimento e anche considerando l'eventuale applicazione della disciplina previgente dell'art. 12 d.lgs. 387/2003 o della disciplina dell'art. 9 d.lgs. 190/2024; in entrambi i casi i termini risultavano ampiamente decorsi. La successiva determinazione conclusiva della conferenza di servizi, adottata dopo la proposizione del ricorso, non aveva fatto venir meno l'inerzia, poiché mancava ancora il provvedimento autorizzativo finale. Il giudice ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato all'amministrazione di adottare il provvedimento conclusivo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, senza anticipare alcuna valutazione sul merito della domanda autorizzatoria. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato un commissario ad acta, che dovrà provvedere nei successivi trenta giorni. L'amministrazione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 387/2003
termine di 90 giorni, di cui 30 per la verifica della documentazione e 60 per la conclusione dell'intero procedimento
La disciplina previgente dell'autorizzazione unica è stata considerata quale possibile disciplina applicabile alle procedure in corso; anche secondo tale disciplina, i termini per la conclusione del procedimento erano scaduti.
art. 9 d.lgs. 190/2024
Il TAR ha ritenuto preferibile fare riferimento alla scansione temporale prevista dalla nuova disciplina, poiché la verifica documentale si era protratta oltre il 30 dicembre 2024; anche applicando tale disciplina, il procedimento non era stato concluso nei termini.
art. 2 l. 241/1990
La disposizione fonda l'obbligo generale dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto, anche quando l'istanza debba essere eventualmente respinta, dichiarata irricevibile, inammissibile o improcedibile.
art. 14-bis l. 241/1990
ulteriore termine di 5 giorni lavorativi previsto dall'art. 14-bis, comma 5, per l'emissione del provvedimento conclusivo
La disciplina della conferenza di servizi è stata richiamata per il computo del termine conclusivo del procedimento.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio è esperibile quando l'amministrazione ometta di concludere, entro il termine dovuto, un procedimento già avviato o di rispondere a un'istanza privata diretta a sollecitare l'esercizio di pubblici poteri.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, in caso di persistente inerzia successiva all'ordine di provvedere, di nominare un commissario ad acta per l'adozione sostitutiva del provvedimento.
art. 26 c.p.a.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
art. 71 d.P.R. 115/2002
la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell'incarico
La disposizione è stata richiamata per il termine di presentazione della richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio presuppone la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di concludere un procedimento già avviato o di rispondere a un'istanza privata diretta a sollecitare l'esercizio di pubblici poteri; l'obbligo può derivare dalla legge, dai principi generali o dalla peculiarità del rapporto amministrativo.
- La presenza di un potere discrezionale dell'amministrazione non esclude l'obbligo di provvedere: il giudice può ordinare l'adozione di un provvedimento espresso, ma non può sostituirsi all'amministrazione nella valutazione del merito della pretesa sostanziale.
- A fronte di un'istanza formale, non pretestuosa né abnorme, l'amministrazione deve comunque concludere il procedimento, anche qualora ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
- La successiva adozione di un atto endoprocedimentale o della determinazione conclusiva della conferenza di servizi non elimina il silenzio-inadempimento quando manchi ancora il provvedimento finale dovuto e questo non sia stato adottato e comunicato all'interessato.
- Quando i termini per la conclusione di un procedimento autorizzatorio siano scaduti, il giudice può dichiarare illegittimo il silenzio e assegnare all'amministrazione un termine per provvedere, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, senza vincolare il contenuto discrezionale della decisione amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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