Cassazione Civile, Ordinanza n. 26700/2025 del 03/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale relativa alla TIA 2 per l’annualità 2012, deducendo: la mancata notifica dell’atto presupposto; il difetto di motivazione dell’atto impositivo ai sensi della L. n. 212/2000, art. 7; l’omessa indicazione, nella cartella, dei dati catastali e dell’ubicazione del cespite; l’impossibilità di difendersi per mancata notificazione, trascrizione o allegazione dell’atto prodromico. In cassazione la ricorrente ha censurato la sentenza regionale per violazione degli artt. 18, lett. e), e 57 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 3 L. n. 241/1990 e 7 L. n. 212/2000, sostenendo che la CTR aveva erroneamente qualificato come nuove alcune censure che, invece, erano già state dedotte in primo grado. Tuttavia la Corte non è entrata nel merito di tali doglianze, perché ha rilevato che il ricorso per cassazione era tardivo/inammissibile: la notifica iniziale era andata a vuoto per il trasferimento dello studio del difensore del controricorrente, ma, poiché tale nuovo domicilio era agevolmente verificabile con l’ordinaria diligenza nel medesimo circondario, l’errore è stato ritenuto imputabile alla parte ricorrente; la rinnovazione della notifica è stata attivata solo oltre la scadenza del termine lungo per impugnare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la proposta di definizione accelerata, ritenendo inammissibile l’impugnazione per tardiva rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione. Ha ritenuto imputabile alla ricorrente l’errore sul domicilio del difensore della controparte, perché quest’ultimo operava nel medesimo circondario del giudice di merito e il nuovo indirizzo era riscontrabile con l’ordinaria diligenza. Conseguentemente, la ripresa del procedimento notificatorio avvenuta il 30 gennaio 2017 non poteva conservare gli effetti della richiesta originaria, essendo il termine lungo scaduto il 13 gennaio 2017. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e di un’ulteriore somma ex art. 96, quarto comma, c.p.c., oltre al doppio contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato come parametro del dovere di motivazione dell’atto impositivo; la censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile/tardivo.
art. 3 L. n. 241/1990
invocato dalla ricorrente quale norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo; non valutato nel merito per l’inammissibilità dell’impugnazione.
artt. 18, lett. e), e 57 d.lgs. n. 546/1992
richiamati per sostenere che le doglianze d’appello non erano nuove; la Corte non ha deciso sul punto sostanziale perché ha definito il ricorso come inammissibile per tardività della notifica.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
indicati come parametri del motivo di ricorso per cassazione.
art. 327 c.p.c.
richiamato per il termine lungo di impugnazione, scaduto nel caso concreto il 13 gennaio 2017.
art. 380-bis c.p.c.
utilizzato per la proposta di definizione accelerata del giudizio; la Corte ne conferma l’esito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 378 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria della ricorrente.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
applicato per la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, in ragione della definizione conforme alla proposta accelerata e della valutazione di abuso del processo.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
applicato per la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il presupposto del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto processuale non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, la parte deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e senza superare, di regola, la metà del termine per impugnare, salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
- Se l’errore sul domicilio del difensore della controparte è imputabile alla parte notificante, perché il nuovo recapito era agevolmente conoscibile con l’ordinaria diligenza, la rinnovazione della notifica oltre il termine di impugnazione non salva la tempestività del ricorso.
- Nel giudizio di cassazione, l’apprezzamento sulla tempestività della rinnovazione della notifica è decisivo e, se negativo, conduce all’inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi di merito.
- La mancata notifica dell’atto prodromico e il difetto di motivazione della cartella devono essere scrutinati solo se l’impugnazione è ritualmente proposta; in difetto, le questioni sostanziali restano assorbite.
- La proposizione e la persistenza in un ricorso definito conforme a una proposta accelerata può comportare, oltre alle spese, una condanna pecuniaria aggiuntiva ex art. 96 c.p.c., quale reazione all’abuso del processo.
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