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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15164/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della parte difensiva di PRODAN per violazione di legge: contestazione dell'applicazione, da parte del giudice di merito, della sanzione amministrativa accessoria di revoca della patente in occasione dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. Si deduceva che, ai sensi degli artt.168-bis e 168-ter c.p., l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria non fosse un esito obbligato della pronuncia di estinzione e che, comunque, la competenza ad irrogare sanzioni amministrative accessorie come la revoca/sospensione della patente spettasse al Prefetto ai sensi dell'art.224 comma 3 del Codice della Strada.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha dichiarato che il giudice che estingue il reato per esito positivo della messa alla prova (art.168-ter c.p.) non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione/revoca della patente, la quale rientra nella competenza del Prefetto ai sensi dell'art.224 co.3 C.d.S. Ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla revoca della patente e ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Verona per le valutazioni e decisioni di competenza (artt.218-219 C.d.S.).

Norme richiamate

  • art.168-bis c.p.

    Norma che disciplina la messa alla prova e le conseguenze della sua applicazione: l'esito positivo può condurre all'estinzione del reato; la Corte evidenzia che l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie non è un automatismo conseguente all'estinzione per messa alla prova.

  • art.168-ter c.p.

    Stabilisce gli effetti dell'esito positivo della messa alla prova (estinzione del reato). La Corte interpreta che, in presenza di estinzione, non può trovare applicazione la sanzione amministrativa accessoria imposta dal giudice penale, che rimane materia di competenza amministrativa del Prefetto.

  • art.186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza)

    Norma penale e amministrativa relativa alla guida in stato di ebbrezza; la sentenza distingue tra il regime sanzionatorio previsto dall'art.186 comma 9-bis (che prevede modalità alternative e possibilità di modulazione della sanzione penale con lavoro di pubblica utilità e effetti sulla sospensione della patente) e la situazione della messa alla prova con estinzione del reato, dove l'applicazione di sanzioni amministrative resta di competenza del Prefetto.

  • art.224 comma 3 C.d.S.

    Prevede che le sanzioni amministrative accessorie (sospensione/revoca patente) siano decise dal Prefetto territorialmente competente; la Corte afferma che, quando non sussiste una pronuncia di accertamento della responsabilità penale (es. estinzione per messa alla prova), la decisione sulla sanzione amministrativa deve essere rimessa al Prefetto ai sensi di questo articolo.

  • artt.218 e 219 C.d.S.

    Disciplinano la procedura con cui il Prefetto procede all'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie (accertamenti e modalità operative); la Corte richiama che il Prefetto deve procedere previa verifica delle condizioni di legge indicate in tali articoli.

Massime di principio

  • Se il reato viene estinto per esito positivo della messa alla prova (art.168-ter c.p.), il giudice penale non può imporre autonomamente sanzioni amministrative accessorie quali sospensione o revoca della patente, poiché la materia è riservata alla competenza del Prefetto (art.224 co.3 C.d.S.).
  • La competenza a irrogare sanzioni amministrative accessorie è distinta dall'accertamento della responsabilità penale; in assenza di una condanna o di una previsione normativa che colleghi espressamente la sanzione amministrativa all'esito penale (es. art.186 comma 9-bis nei casi previsti), la decisione spetta all'amministrazione prefettizia previa istruttoria (artt.218-219 C.d.S.).
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe dedurre, in sede di impugnazione, la prevalenza della competenza prefettizia e chiedere l'annullamento della statuizione del giudice penale che dispone sanzioni amministrative accessorie; la Corte di Cassazione tende ad annullare senz'altro la parte che assegna tali sanzioni e a trasmettere gli atti al Prefetto.
  • Occorre distinguere le ipotesi in cui la legge prevede specifiche modalità alternative di esecuzione della sanzione penale (per esempio lavoro di pubblica utilità con effetti sulla durata della sospensione della patente) da quelle in cui il reato è estinto senza accertamento di responsabilità: nel primo caso il giudice penale può incidere sulla modulazione della sanzione; nel secondo la materia è di competenza amministrativa.
  • Prassi operativa: quando vi sia estinzione per messa alla prova, gli uffici giudiziari devono valutare la non competenza a disporre sanzioni amministrative accessorie e provvedere, se necessario, all'annullamento di tali statuizioni e alla trasmissione degli atti al Prefetto per l'eventuale esercizio dei poteri amministrativi.

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