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Sentenza

Sentenza n. 702/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 55/2023 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.02.2023

Giustizia amministrativa202501837

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, n. 55/2023, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 55/2023 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto agli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per il caso di ulteriore inadempienza, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'amministrazione, non sia stata eseguita nonostante il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivare su istanza della parte, per l'adozione degli adempimenti sostitutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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