Sentenza del 03/09/2015 n. 6975 - Comm. Trib. Prov. Milano
ISCRIZIONE IPOTECARIA - Omessa dichiarazione - Crediti d'imposta - Proporzionalità - non ammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'iscrizione ipotecaria è stata ritenuta non ammissibile perché sproporzionata. In presenza di crediti d'imposta successivamente dichiarati e non contestati dall'Amministrazione, l'Agente della riscossione non può procedere all'iscrizione ipotecaria senza un'adeguata verifica dell'effettiva consistenza della pretesa e del rapporto tra debito e misura cautelare.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'iscrizione ipotecaria eseguita a seguito dell'omessa presentazione della dichiarazione, relativamente a importi collegati a crediti d'imposta indicati in una dichiarazione successiva. Tali crediti non erano stati contestati dall'Amministrazione finanziaria. La doglianza riguardava quindi l'illegittimità della misura cautelare per sproporzione rispetto alla situazione sostanziale e all'effettiva esistenza del debito.
Norme richiamate
Principio di proporzionalità
Le misure cautelari e di riscossione devono essere adeguate e non eccedere quanto necessario rispetto all'effettiva pretesa tributaria. L'iscrizione ipotecaria non è legittima quando, alla luce di crediti d'imposta non contestati, risulta sproporzionata.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria non può essere applicata automaticamente per il solo fatto che vi sia stata un'omessa dichiarazione: occorre verificare l'effettiva esistenza e l'ammontare del debito.
- I crediti d'imposta indicati in una dichiarazione successiva e non contestati dall'Amministrazione costituiscono un elemento rilevante nella valutazione della pretesa tributaria.
- Prima di adottare una misura cautelare incisiva, l'Agente della riscossione deve rispettare il principio di proporzionalità, valutando il rapporto tra importo dovuto, crediti spettanti e gravità della misura.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'iscrizione ipotecaria dimostrando che il debito è inesistente, ridotto o compensato da crediti non contestati, oppure che la misura è eccessiva rispetto alla pretesa effettiva.
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