Sentenza n. 2107/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Umbria che aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato e liquidato in euro 500,00 le spese del primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva ottenuto dal TAR l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Perugia, che aveva condannato il Ministero ad attribuirle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi euro 2.000,00. L’appello riguardava esclusivamente la liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, ritenuta inferiore ai minimi risultanti dai parametri forensi applicabili. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione dei parametri di cui ai decreti ministeriali n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, dell’art. 2233 c.c., delle norme sulle spese processuali e sull’obbligo di motivazione, nonché dei principi di tutela giurisdizionale effettiva. L’appellante ha inoltre contestato il carattere meramente apparente della motivazione fondata sulla serialità e sulla non elevata complessità della controversia, chiedendo la rideterminazione delle spese in misura non inferiore a euro 1.189,00, oltre accessori e contributo unificato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello limitatamente alla quantificazione delle spese del primo grado e ha riformato parzialmente la sentenza del TAR, elevando la liquidazione da euro 500,00 a euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha ritenuto che, pur essendo la liquidazione delle spese espressione di un potere discrezionale del giudice e pur potendo la serialità e la non particolare complessità della controversia giustificare una riduzione, non siano ammissibili somme meramente simboliche o inferiori alle soglie minime risultanti dai parametri forensi applicabili, anche considerando la riduzione prevista dal d.m. n. 147/2022. È stata invece respinta la censura di difetto assoluto di motivazione: il riferimento del TAR alla serialità della causa e ai numerosi precedenti analoghi è stato ritenuto sufficiente e non apodittico. Per il giudizio di appello, le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 300,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento della prestazione oggetto del giudicato, consistente nell’attribuzione della Carta elettronica per complessivi euro 2.000,00.
art. 26 c.p.a.
Richiamato con riguardo alla disciplina delle spese processuali e all’obbligo di motivazione della relativa statuizione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato quale parametro dell’obbligo di motivazione della sentenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la disciplina della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Richiamato in relazione ai limiti della compensazione e alla motivazione della statuizione sulle spese.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.
art. 2233 c.c.
Richiamato dall’appellante in relazione alla determinazione del compenso professionale.
art. 4 d.m. 55/2014
Individua i criteri e i limiti per la determinazione del compenso professionale.
art. 1 d.m. 37/2018
Richiamato quale fonte modificativa dei parametri forensi.
art. 4 d.m. 147/2022
La liquidazione giudiziale deve rispettare le soglie minime risultanti dai parametri, ferma la riduzione prevista dal comma 4; non sono ammissibili importi meramente simbolici o inferiori a tali limiti.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma tale potere non consente di riconoscere somme meramente simboliche o comunque inferiori alle soglie minime risultanti dai parametri forensi applicabili, anche quando la controversia sia seriale e di ridotta complessità.
- La serialità e la non particolare complessità della controversia possono giustificare una riduzione del compenso rispetto ai valori parametrici ordinari, ma non legittimano la disapplicazione delle soglie minime inderogabili previste dalla disciplina dei parametri forensi.
- Il giudice amministrativo deve motivare specificamente la liquidazione delle spese quando si discosta dalla regola della soccombenza; la motivazione può invece ritenersi sufficiente, pur in forma sintetica, quando richiama elementi concreti quali la serialità del contenzioso e l’esistenza di numerosi precedenti analoghi.
- L’accoglimento della domanda di ottemperanza non impedisce una liquidazione ridotta delle spese, purché la riduzione resti entro i limiti previsti dai parametri forensi e non determini una remunerazione simbolica dell’attività professionale.
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