Cassazione Civile, Ordinanza n. 06144/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva ricostruito i ricavi di un’impresa individuale applicando al costo del venduto una percentuale di ricarico del 200%, oltre a un conseguente atto di contestazione sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi riuniti del contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente il gravame dell’Ufficio, ritenendo congrua una percentuale di ricarico del 150% desunta dalle medie di settore, anche in presenza di contabilità formalmente regolare e senza scostamenti abnormi. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., nonché motivazione apparente, lamentando che la CTR aveva fondato l’accertamento sulle medie di settore senza spiegarne adeguatamente le ragioni e senza considerare che tali medie non integrano di per sé presunzioni gravi, precise e concordanti. Con il secondo motivo denunciava motivazione contraddittoria, sostenendo che la percentuale media di settore fosse stata erroneamente considerata come presunzione grave, precisa e concordante. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti indicati: ha escluso che la motivazione fosse solo apparente, ma ha affermato che la CTR aveva errato in diritto nel ritenere sufficiente, di per sé e in presenza di contabilità regolare, il richiamo alle medie di settore per legittimare l’accertamento analitico-induttivo, senza verificare un effettivo scostamento abnorme e irragionevole tra ricarico del contribuente e media di settore. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’accertamento analitico-induttivo dei redditi d’impresa non può essere fondato sul solo richiamo alle medie di settore in presenza di contabilità formalmente regolare, occorrendo una difformità tra ricarico praticato e ricarico medio tale da rendere complessivamente inattendibile la contabilità.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere probatorio; la Corte non ne fa un autonomo tema decisorio, ma colloca la valutazione delle presunzioni nell’ambito della legittimità dell’accertamento induttivo.
art. 2727 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ribadisce che le medie di settore non bastano da sole a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti in assenza di un significativo scostamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato per denunciare violazione di legge nella sentenza di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e, nel secondo motivo, per motivazione contraddittoria.
Massime di principio
- In tema di accertamento dei redditi d’impresa, la mera regolarità formale della contabilità non impedisce l’accertamento analitico-induttivo, ma questo è legittimo solo quando lo scostamento tra i dati del contribuente e le medie di settore sia abnorme e irragionevole, tale da minare complessivamente l’attendibilità della contabilità.
- Le medie di settore non costituiscono, di per sé sole, una base sufficiente per fondare l’accertamento se non sono accompagnate da ulteriori elementi che rendano serio, concreto e significativo lo scostamento rispetto alla specifica realtà aziendale.
- La motivazione non è apparente quando il giudice espone un ragionamento comprensibile; tuttavia può essere censurata in diritto se applica un criterio giuridico errato nel ritenere sufficiente un elemento presuntivo che, da solo, non ha la consistenza richiesta dalla legge.
- Nel giudizio di legittimità, l’accoglimento di un motivo che assorbe gli altri comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.
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