Cassazione Penale, Sentenza n. 10749/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione relativa all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dall'Italia (art. 86 d.P.R. 309/1990). Si contesta che l'espulsione sia stata disposta d'ufficio dal giudice senza che la misura fosse oggetto di accordo ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e senza che il G.i.p. abbia compiuto il necessario accertamento concreto della pericolosità sociale del ricorrente e il conseguente esame comparativo della sua condizione familiare rispetto ai criteri di cui all'art. 133 c.p., nonostante la presenza di elementi favorevoli (coniugato, padre di tre figli, lavoro nell'azienda familiare).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione, con rinvio al giudice di merito affinché, prima di decidere nuovamente sull'espulsione, effettui un esame comparativo della condizione familiare dell'imputato con gli altri criteri di valutazione di cui all'art. 133 c.p., bilanciando l'interesse generale alla sicurezza sociale con il diritto del singolo alla vita familiare (anche se i familiari non sono cittadini italiani). Le altre statuizioni penali (pena e multa) sono rimaste impregiudicate.
Norme richiamate
art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 86 d.P.R. n. 309/1990
La misura di sicurezza dell'espulsione richiede, per la sua legittima applicazione, l'accertamento concreto della pericolosità sociale; se imposta d'ufficio deve essere adeguatamente motivata e sottoposta al bilanciamento con i diritti alla vita familiare.
art. 444 cod. proc. pen.
Le disposizioni concordate tra parti nel patteggiamento non comprendono automaticamente misure di sicurezza non oggetto dell'accordo; in tal caso è ammesso il ricorso per cassazione, incluso per vizio di motivazione.
art. 133 cod. pen.
Individua i criteri per la determinazione della pena (tra cui le condizioni di vita e personali) che devono essere considerati anche nel giudizio comparativo richiesto per l'applicazione dell'espulsione, al fine di bilanciare interessi contrapposti.
art. 203 cod. pen.
Norma richiamata in connessione alla valutazione della pericolosità sociale e all'applicazione delle misure di sicurezza; l'accertamento della pericolosità deve essere concreto e motivato.
art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (come modificato dal d.l. 21/10/2020, n. 130, conv. dalla l. 18/12/2020, n. 173), comma 1.1
art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998 (testo vigente)
Impone, ai fini di respingimento/espulsione, la valutazione della natura e effettività dei vincoli familiari, dell'inserimento sociale, della durata del soggiorno e dei legami con il paese d'origine; rende necessario un bilanciamento che può escludere l'espulsione se questa viola il diritto alla vita privata e familiare, salvo necessità di sicurezza.
art. 8 CEDU (in relazione all'art. 117 Cost.)
art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare impone al giudice penale un controllo di proporzionalità prima di disporre l'espulsione, con verifica concreta della necessità della misura in una società democratica.
Principi costituzionali (artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost.)
artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost.
Richiamati come fondamento costituzionale del principio di tutela della famiglia e della dignità della persona che contribuiscono al bilanciamento rispetto alle esigenze di sicurezza pubblica.
Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)
Giurisprudenza di legittimità che consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la misura di sicurezza (espulsione) non oggetto di accordo nel patteggiamento e ribadisce la necessità dell'esame comparativo dei legami familiari.
Cost. sez. n. 202 del 2013
Corte Cost., sent. n. 202/2013
Ha dichiarato l'illegittimità di norme che limitavano la valutazione della pericolosità sociale in materia di ricongiungimento familiare, richiamando l'esigenza di rispetto dell'art. 8 CEDU e dei diritti costituzionali connessi alla vita familiare.
Massime di principio
- Se l'espulsione è disposta dal giudice e non è stata oggetto di accordo nel patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione.
- Prima di applicare la misura di sicurezza dell'espulsione (art. 86 d.P.R. 309/1990) il giudice deve accertare concretamente la pericolosità sociale e svolgere un esame comparativo tra la condizione familiare dell'imputato e gli altri criteri di cui all'art. 133 c.p., bilanciando sicurezza pubblica e diritto alla vita familiare.
- L'esame comparativo deve considerare la natura ed effettività dei vincoli familiari, l'inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno e i legami con il paese d'origine, indipendentemente dalla cittadinanza dei familiari.
- La mancata o insufficiente motivazione su questi aspetti può comportare l'annullamento dell'espulsione con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
- Nel bilanciamento il diritto garantito dall'art. 8 CEDU ha rilievo primario; l'espulsione può essere comunque disposta solo se risultante necessaria per motivi concreti di ordine pubblico, sicurezza o interesse pubblico rilevante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10688/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10689/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10690/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10691/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10693/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10695/2023 del 14/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →