Sentenza del 30/06/2016 n. 13401 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la cartella relativa a somme dovute per omessi versamenti IRPEG e ILOR dell'anno d'imposta 2001, sostenendo che il condono previsto dalla L. n. 289/2002, artt. 8 e 9-bis, si fosse perfezionato mediante il pagamento delle somme dovute. Deduceva inoltre l'errore scusabile nella trasmissione della dichiarazione, l'emendabilità della stessa, la violazione dei principi di buona fede e affidamento, nonché l'avvenuto pagamento di alcune somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che il condono ex art. 9-bis della L. n. 289/2002 richiede non solo il pagamento tempestivo, ma anche una dichiarazione integrativa completa dell'apposito prospetto, contenente l'indicazione delle imposte o ritenute dovute per ciascun periodo d'imposta e dei versamenti effettuati. L'assenza del quadro richiesto impediva il perfezionamento del condono. Sono state ritenute infondate le doglianze sull'emendabilità della dichiarazione e sui principi di buona fede e affidamento; è stata dichiarata inammissibile la censura sull'errore scusabile e quella relativa ai pagamenti già effettuati, per carenza di prova e di autosufficienza del ricorso. Le spese sono state compensate, considerato che la contribuente aveva comunque versato somme a titolo di condono.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Al fine di potersi avvalere delle disposizioni sulla definizione dei ritardati od omessi versamenti è necessario che la dichiarazione integrativa contenga un "apposito prospetto" recante l'indicazione delle imposte o ritenute dovute per ciascun periodo di imposta ed i dati del versamento effettuato.
Il condono per ritardati o omessi versamenti si perfeziona solo se sono rispettati cumulativamente il pagamento nei termini e gli obblighi dichiarativi prescritti. L'assenza del prospetto richiesto è un'irregolarità ostativa.
Legge n. 289 del 2002, art. 16
Non è stata riconosciuta la possibilità di invocare un errore scusabile, poiché la società non ha dimostrato che la dichiarazione fosse stata trasmessa completa né che l'omissione fosse dovuta all'intermediario o ai sistemi dell'Amministrazione finanziaria.
D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 2 e 8
Le regole generali sulla correzione o integrazione delle dichiarazioni non si applicano automaticamente alle procedure di condono, che hanno disciplina autonoma, eccezionale e di stretta interpretazione.
Legge n. 212 del 2000, art. 10, commi 1 e 2
I principi di buona fede e tutela dell'affidamento non possono sanare il mancato rispetto di requisiti legali necessari per perfezionare un condono. La tutela dell'affidamento riguarda principalmente l'irrogazione delle sanzioni e non l'esistenza della definizione agevolata.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 163
La questione sulla compensazione e sui pagamenti effettuati non è stata esaminata nel merito perché prospettata senza adeguata indicazione degli atti e dei momenti processuali in cui era stata dedotta.
Codice di procedura civile, artt. 360, 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4
Il ricorso per cassazione deve indicare puntualmente i fatti, gli atti e i documenti sui quali si fondano le censure. Le questioni di fatto nuove o non adeguatamente documentate sono inammissibili.
Massime di principio
- Nelle sanatorie fiscali eccezionali, il pagamento da solo può non essere sufficiente: occorre verificare il puntuale rispetto di tutti gli adempimenti formali richiesti dalla norma.
- Le dichiarazioni relative a un condono sono soggette a interpretazione restrittiva; le regole ordinarie che consentono di correggere o integrare le dichiarazioni non si applicano automaticamente.
- L'errore dell'intermediario o dei sistemi informatici può essere rilevante solo se concretamente provato con documentazione idonea; una semplice allegazione non è sufficiente.
- I principi di buona fede e affidamento non eliminano i requisiti oggettivi previsti dalla legge per ottenere una definizione agevolata, anche se possono incidere sul profilo sanzionatorio in casi diversi.
- In cassazione, le contestazioni relative a pagamenti, compensazioni o altri fatti devono essere state tempestivamente dedotte nei gradi precedenti e devono essere indicati con precisione atti, date e documenti a sostegno.
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