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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23009/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava principalmente: 1) la motivazione della sentenza di appello ritenuta viziata da manifesta illogicità, contraddittorietà e possibile travisamento della prova; 2) la legittimità della revoca della sospensione condizionale della pena operata dalla Corte d'appello nonostante l'appello fosse stato proposto dal solo imputato, con specifica doglianza di violazione di legge per inosservanza/erronea applicazione dell'art. 168 c.p. e per violazione del divieto di reformatio in peius e del principio devolutivo (art. 597 c.p.p.). In sintesi il ricorrente sosteneva che la revoca del beneficio doveva essere rimessa al giudice dell'esecuzione o richiedere l'impugnazione della pubblica accusa, e che la motivazione d'appello non aveva adeguatamente affrontato le specifiche doglianze sulla prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso: ha dichiarato inammissibili le censure relative alla motivazione e al travisamento della prova (confermando la condanna e il rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis c.p. per particolare tenuità), ma ha accolto il motivo relativo alla revoca della sospensione condizionale. In particolare, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte che aveva revocato la sospensione condizionale della pena, ritenendo che tale revoca in sede di appello, disposta in assenza di impugnazione del pubblico ministero, abbia violato il divieto di reformatio in peius e il principio devolutivo. Il resto della sentenza di merito è stato confermato (il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto). La Corte ha inoltre precisato che la questione della revocabilità del beneficio illegittimamente concesso potrà essere valutata nella sede esecutiva secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. 20/02/2017 n. 14, conv. l. 18/04/2017 n. 48

    Norma sostanziale che disciplina il cd. DASPO urbano e le prescrizioni (compreso l'obbligo di presentazione); dalla sua violazione è scaturita la fattispecie contestata all'imputato.

  • art. 168 cod. pen.

    Regola la revoca della sospensione condizionale della pena; nella sentenza è centrale il dibattito se la revoca abbia natura dichiarativa (revoca 'de iure') o costituisca valutazione discrezionale, e quale sia la possibilità del giudice d'appello di pronunciarsi in assenza di impugnazione del P.M.

  • art. 164 cod. pen.

    Individua le cause ostative al riconoscimento della sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto che l'esistenza di cause ostative può ostare all'applicazione dell'art. 131‑bis e giustificare la revoca del beneficio, ma ha escluso la possibilità di revoca in appello senza gravame del P.M.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Stabilisce il divieto per il giudice d'appello di aggravare la posizione dell'imputato quando l'appellante è il solo imputato (vietando tra l'altro l'irrogazione di pena più grave, l'applicazione di nuove misure o la revoca di benefici); è stato richiamato come fondamento normativo per annullare la revoca operata in appello.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituto della particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello ha escluso la sua applicazione sulla base dell'abitualità della condotta desunta dai precedenti del condannato.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione al cumulo/contiguità delle violazioni e alla determinazione della pena per reati continuati.

  • Sez. U, n. 7551/1998 (Cass.)

    Sez. U, 8 aprile 1998, n. 7551

    Pronuncia richiamata dalla Corte d'appello per sostenere che la revoca ex art. 168 può avere natura dichiarativa e quindi essere rilevata anche in appello. La Cassazione ha però ritenuto che tale principio non è decisivo nella fattispecie valutata alla luce della giurisprudenza successiva.

  • Sez. U, n. 36460/2024 (Zangari, Cass.)

    Sez. U, 30/05/2024, n. 36460

    Ha affermato la legittimità della revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale illegittimamente concessa quando la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado ma nota a quello d'appello; la Cassazione ha qualificato questa decisione come non estensibile al giudizio di appello quando manca l'impugnazione del P.M., distinguendo le due sedi.

  • Sez. 2, n. 36267/2025 (Abdelrahman, Cass.)

    Sez. 2, 9/10/2025, n. 36267

    Decisione più recente che ha stabilito che in appello viola il divieto di reformatio in peius la revoca della sospensione condizionale disposta in assenza di impugnazione del pubblico ministero; è il precedente decisivo a cui la Cassazione si è richiamata per annullare la revoca nel caso di specie.

  • Giurisprudenza di legittimità sul travisamento della prova

    varie sentenze (es. Cass. Sez. IV, 14/03/2024, n. 10665 e altre citate)

    Principi richiamati per delimitare il perimetro del sindacato in cassazione sul travisamento: il vizio è deducibile quando la motivazione utilizza prova inesistente, attribuisce ad atto contenuti diversi o omette la valutazione di prova decisiva; in presenza di doppia conforme, il sindacato è assai ristretto e richiede macroscopica evidenza del travisamento.

Massime di principio

  • Se l'appello è proposto dal solo imputato, il giudice d'appello non può, di regola, aggravare la posizione dell'appellante con la revoca di benefici (compresa la sospensione condizionale): il divieto è stabilito dall'art. 597 c.p.p. e vale anche quando il beneficio sia stato originariamente concesso in modo discutibile.
  • La revoca della sospensione condizionale illegittimamente concessa può essere invece valutata e pronunciata nella sede esecutiva (giudice dell'esecuzione) secondo le Sezioni Unite, ma tale possibilità non autorizza automaticamente la Corte d'appello a revocare d'ufficio il beneficio in assenza di gravame del pubblico ministero.
  • La distinzione tra revoca 'dichiarativa' (effetti ope legis al verificarsi di condizioni tipizzate) e revoca 'costitutiva' o discrezionale è rilevante: la prima può essere più facilmente considerata rilevabile anche in appello, la seconda impatta sul divieto di reformatio in peius e sul principio devolutivo.
  • Per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione o travisamento della prova in Cassazione, il ricorrente deve indicare in modo puntuale e specifico gli atti o gli elementi probatori travisati o omessi; contestazioni generiche sulla 'fragilità' dell'iter logico sono, di norma, inidonee se non sorrette da chiari elementi di manifesta illogicità.
  • L'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) richiede l'assenza di abitualità della condotta: la presenza di precedenti specifici e ripetuti può costituire motivo ostativo alla sua applicazione.
  • In sede di appello, quando il giudice intenda modificare le modalità di fruizione di un beneficio (ad es. imponendo obblighi accessori) ciò non sempre configura reformatio in peius se il beneficio non viene eliminato, ma la totale revoca di un beneficio concesso in primo grado configura aggravamento e deve rispettare i limiti di devoluzione.

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