Cassazione Penale, Sentenza n. 36014/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile MONTEOLIVETO S.p.A. ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva assolto Daniela Plati (perché il fatto non costituisce reato) dal reato di furto aggravato continuato. I motivi principali sono due: (1) travisamento della prova, per presunta mancata valutazione delle dichiarazioni accusatorie di Bianchi e Lentini (sostenendo che da tali dichiarazioni emergerebbe la consapevolezza della Plati circa l'attività furtiva); (2) errata applicazione dell'art. 192 c.p.p. e valutazione non corretta di altre prove dichiarative (testimonianza Crignola, supplemento di consulenza tecnica), con conseguente sottostima della portata delle vendite "al nero" e disallineamento tra imponibile "nero" e valore del furto contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il denunciato travisamento della prova per mancata allegazione della decisività e per la mancata prova degli elementi richiesti dalla giurisprudenza per contestare la valutazione probatoria. Sul secondo motivo ha richiamato il consolidato principio che la presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. non costituisce di per sé motivo ammissibile in Cassazione quando si tratti di mera rivalutazione delle risultanze, essendo precluso il sindacato di merito in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a rifondere le spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Disciplina la valutazione delle prove dichiarative; la sentenza sottolinea che la contestazione in Cassazione del criterio di valutazione ex art.192 non è ammissibile se mirata a una rivalutazione del merito delle dichiarazioni, salvo l'ipotesi di vero e proprio travisamento della prova adeguatamente provato
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita i motivi di cassazione relativi alla motivazione; impedisce di trasformare in motivo di diritto ogni censura di valutazione probatoria, fissando i limiti per il sindacato sulla motivazione
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità; la Corte osserva che la violazione dell'art.192 non è sanzionata in tal senso e dunque non costituisce motivo idoneo se invocata isolatamente
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, incluse le spese processuali e la possibile condanna al versamento nella cassa delle ammende in caso di colpa nel ricorso
legge n. 46 del 2006
Richiamata nella sentenza come modifica normativa rilevante all'art.606 c.p.p.; conferma i limiti del sindacato di legittimità in tema di motivazione
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso ottenere una rivalutazione del merito delle prove: le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura delle risultanze processuali sono inammissibili.
- Per censurare il trattamento delle prove dichiarative (art.192 c.p.p.) in Cassazione è necessario dimostrare un vero e proprio travisamento della prova secondo i parametri giurisprudenziali (indicare l'atto preciso, l'elemento incompatibile, provare la verità e dimostrare la decisività dell'atto).
- La semplice affermazione dell'esistenza di atti non considerati non basta: il ricorrente deve specificare perché quell'atto compromette in modo decisivo la coerenza logica della sentenza impugnata.
- Chi propone ricorso per cassazione deve valutare il rischio di sanzioni economiche (spese e ammenda) nel caso di inammissibilità per profili di colpa legati a doglianze manifestamente infondate o non consentite.
- Quando la controversia verte sulla distinzione tra condotte illecite diverse (es. vendita in nero vs. furto), è necessario produrre prove dirette e decisive della consapevolezza dell'imputato per escludere che la condotta possa essere confusa con pratiche fiscali illecite della società.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35712/2022 del 23/09/2022
- Sentenza penale · 23 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35843/2022 del 23/09/2022
- Sentenza penale · 23 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35875/2022 del 23/09/2022
- Sentenza penale · 23 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35880/2022 del 23/09/2022
- Sentenza penale · 23 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35901/2022 del 23/09/2022
- Sentenza penale · 23 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35907/2022 del 23/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →