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Sentenza

Sentenza n. 2322/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva disposto l’emissione della Carta del Docente e l’accredito di € 500,00, oltre interessi e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo n. 779/2025, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione in suo favore della Carta del Docente e all’assegnazione sulla stessa della somma di € 500,00, oltre interessi e rivalutazione, da spendere secondo le finalità previste dalla normativa sulla Carta del Docente. Il titolo risultava passato in giudicato e notificato al Ministero tramite PEC il 31 marzo 2025. Era inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in ragione del passaggio in giudicato del titolo e dell’inutile decorso del termine per l’adempimento. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione. Il commissario dovrà svolgere il munus in via obbligatoria e depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposita modulistica. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 189,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di assicurare l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto, il TAR ha ordinato all’amministrazione di adempiere integralmente al titolo e ha previsto, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce uno dei presupposti considerati dal giudice per l’attivazione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Individua le finalità e le modalità di utilizzazione della Carta del Docente, cui deve conformarsi l’esecuzione della condanna civile.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta può essere applicata analogicamente anche nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001; quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza sono sufficienti, ai fini dell’attivazione dei poteri esecutivi del giudice amministrativo, la definitività del titolo giudiziale azionato e l’inutile decorso del termine per l’adempimento da parte dell’amministrazione debitore, purché tali circostanze siano provate in giudizio.
  • In presenza di una condanna pecuniaria passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento puntuale e integrale delle somme dovute entro un termine perentorio e prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La regola secondo cui il commissario ad acta nominato tra i dirigenti dell’amministrazione non riceve uno specifico compenso, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è applicabile per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti del procedimento esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la modulistica prevista per gli ausiliari del giudice e le modalità tecniche indicate dall’amministrazione della giustizia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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