Sentenza n. 317/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’ottemperanza/esecuzione -del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, n. 1028/2025, pubblicata in data 02.04.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 09.04.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “-Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la “retribuzione professionale docenti” prevista dall’ art 7 del CCNL del 31.08.1999 in relazione agli incarichi indicati in parte motiva e per Firmato Da: COSTA FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 42a4e15ce51d4947 Sentenza n. 1028/2025 pubbl. il 02/04/2025 RG n. 1245/2024 l’effetto condanna il MIM al pagamento delle relative differenze retributive quantificate in euro 835,17 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria nei limiti di legge; 2)- condanna il MIM al pagamento delle spese processuali in favore dalla parte ricorrente, che liquida in € 550,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.”, e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 1028/2025, recante condanna al pagamento di differenze retributive e spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 1028/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 9 aprile 2025. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente alla retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 31 agosto 1999, condannando il Ministero al pagamento di euro 835,17, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria nei limiti di legge, nonché delle spese processuali. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, l’accredito degli interessi legali e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato l’inadempimento. Il ricorso risultava notificato e depositato nel rispetto dei termini dimezzati previsti per il rito camerale e dell’art. 114 c.p.a.; inoltre, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, al giudicato formatosi sulla pronuncia del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 1028/2025, secondo quanto da essa stabilito. Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che è circoscritto alla stretta esecuzione del comando giudiziale, senza estendersi a domande ulteriori o correlate. Ha ritenuto rispettati i presupposti processuali e temporali, compreso il decorso dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice. Poiché il Ministero non aveva contestato la mancata esecuzione, ne ha ordinato l’adempimento. Per il caso di persistente inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente presso il Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha ritenuto rispettato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso di ottemperanza.
art. 114, comma 2, c.p.a.
La disposizione è stata richiamata ai fini della verifica della ritualità del ricorso di ottemperanza e del passaggio in giudicato del titolo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro può essere iniziata soltanto dopo l’infruttuosa scadenza di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione.
art. 26 c.p.a.
Le spese del giudizio amministrativo seguono la soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
art. 7 CCNL 31 agosto 1999
La norma contrattuale costituisce il fondamento del diritto alla retribuzione professionale docenti riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L’ottemperanza è limitata alla stretta esecuzione del comando contenuto nel giudicato e non consente di introdurre domande ulteriori, anche se collegate o correlate alla pronuncia da eseguire.
- L’esecuzione del comando giudiziale costituisce un dovere inderogabile d’ufficio per la pubblica amministrazione destinataria, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari; l’inerzia dell’amministrazione giustifica l’ordine giudiziale di esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
- Quando il giudicato comporta il pagamento di una somma di denaro da parte di una pubblica amministrazione, l’azione esecutiva può essere intrapresa solo dopo il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
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